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DL 83/2012 recante misure urgenti per la crescita del Paese (DDL 5312/C).

Archivio

Sintesi parlamentare n. 29/C della settimana dal 16 luglio al 20 luglio 2012

24 Luglio 2012
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CAMERA DEI DEPUTATI
______________________
 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
 
– Decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” (DDL 5312/C).
 
Le Commissioni riunite Attività Produttive e Finanze hanno approvato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto con numerose modifiche al testo del Governo.
 
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
 
Art. 4
Viene anticipata dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2014 la decorrenza del termine a partire dal quale si applicherà la previsione dell’innalzamento al 60 per cento della percentuale che i titolari di concessioni sono tenuti ad affidare a terzi.
Emend. 4.7 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
 
Articolo aggiuntivo
Viene integrata la disciplina prevista dall’art. 160-ter del Codice Appalti (Dlgs 163/2006) sul contratto di disponibilità prevedendo, tra l’altro, che il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi che incidono sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell’opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Si specifica, inoltre, che, salvo diversa determinazione contrattuale, i rischi della costruzione e gestione tecnica dell’opera per mancato o ritardato rilascio di qualsivoglia autorizzazione o atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore. L’amministrazione aggiudicatrice può attribuire all’affidatario il ruolo di autorità espropriante. Tali disposizioni si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento.
Emend. 4.02 a firma di parlamentari
 
Art. 7
Viene prorogato di un ulteriore anno, ossia fino al 7 ottobre 2013, il termine previsto dall’art. 11, c. 4, del DPR 151/2011 entro il quale gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I del Regolamento soggette alla normativa di prevenzione incendi, devono espletare gli adempimenti prescritti in materia antincendio.
Emend. 7.8 dei Relatori
 
Art. 8
Vengono innalzati gli importi dei finanziamenti per gli anni 2012, 2013, 2014 per la realizzazione delle opere connesse all’EXPO 2015. Viene, inoltre, fissato in trenta giorni non prorogabili il termine di cui all’art. 127 del Dlgs 163/2006 per l’espressione del parere da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici sui progetti relativi alle suddette opere.
Con riguardo al procedimento per la realizzazione delle opere “essenziali” all’evento, viene specificato che la riduzione delle distanze minime per l’edificazione a protezione del nastro stradale e per l’edificazione nei centri abitati previste dalla normativa vigente dovrà avvenire con apposito D.M. Infrastrutture che dovrà individuare i tratti stradali oggetto di deroga e, in relazione ad essi, le distanze minime da osservare.
Emend. 8.1 a firma di parlamentari e 8.3, 8.4 dei Relatori
 
Art. 9
Viene prevista l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di cui al DPR 633/1972 anche per le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione.
Emend. 9.3 a firma di parlamentari
 
Art. 10
Nell’ambito delle ulteriori misure per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma in Emilia viene modificata la norma che prevede il ricorso alle modalità di cui all’articolo 57, c. 6, del Codice Appalti (che disciplina l’individuazione e la selezione degli operatori economici nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) nell’affidamento degli interventi per la realizzazione dei moduli abitativi, sopprimendo il ricorso al contraente generale ai sensi dell’art. 176 del Codice stesso.
Viene, inoltre, precisato che FINTECNA svolge “unicamente” attività di tipo tecnico – ingegneristico e viene previsto che il supporto della società sia fornito non solo alla Regione Emilia-Romagna ma anche alle Regioni Lombardia e Veneto. Viene, altresì, disposto che i Presidenti delle Regioni interessate stipulano convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per la ricostruzione delle strutture danneggiate e possono avvalersi di soggetti attuatori cui affidare specifici settori di intervento.
Emend. 10.4, 10.12, 10.25 (nuova formulazione) e 10.28 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
 
Art. 11
Viene elevato dal 50 al 55% la detrazione IRPEF per le spese sostenute fino al 30 giugno 2013 per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
Emend. 11.45 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
 
Art. 12
Viene prevista la comunicazione al Parlamento dell’attività svolta dalla Cabina di regia del Piano nazionale per le città con apposita relazione allegata al Documento di economia e finanza. Viene, inoltre, inserito, tra i criteri per la scelta delle proposte dei contratti di valorizzazione urbana dei Comuni da parte della Cabina di regia, oltre al miglioramento della qualità urbana e del tessuto socio ambientale, anche il contenimento del consumo di nuovo suolo non edificato. Venivano, altresì, destinati 67,99 milioni di euro per il finanziamento di interventi di manutenzione e recupero degli alloggi privi di soggetti assegnatari, di proprietà degli ex IACP comunque denominati, disposizione, poi, soppressa per il parere contrario della Commissione Bilancio.
Emend. 12.14 e 12.35 a firma di parlamentari; 12.55 e 12.101 dei Relatori
 
Articolo aggiuntivo
Al fine di coordinare le politiche urbane attuate dalle amministrazioni centrali interessate e di concertarle con le Regioni e con le autonomie locali nella prospettiva di crescita, viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per le politiche urbane.
Emend. 12.01 a firma di parlamentari
 
Art. 13
Viene introdotta una modifica alla L. 241/1990 (Codice del processo amministrativo) prevedendo per ciascun procedimento amministrativo la pubblicazione sul sito dell’Amministrazione interessata del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia e al quale l’interessato può rivolgersi per la conclusione del procedimento.
Emend. 13.24 dei Relatori
 
Vengono introdotte modifiche al DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia) riguardo alla disciplina dello sportello unico per l’edilizia ed ai procedimenti amministrativi relativi alla denuncia di inizio attività (Dia). In particolare, viene previsto che lo sportello unico diviene l’unico punto di accesso per il privato per tutte le vicende amministrative riguardanti l’intervento edilizio ed il relativo titolo abilitativo e fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le p.a. coinvolte. Tutte le comunicazioni al richiedente devono essere trasmesse esclusivamente dallo sportello unico e, analogamente, tutti gli altri uffici comunali e le p.a. diverse dal comune interessati al procedimento devono trasmettere immediatamente allo sportello unico tutte le denunce, domande, segnalazioni o atti ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi, vi è l’obbligo per le amministrazioni di acquisire d’ufficio documenti, informazioni e dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni ed il divieto di richiedere attestazioni o perizie sulla veridicità e l’autenticità di tali documenti, informazioni e dati. Viene, inoltre, fissato a sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento il termine entro cui le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le suddette previsioni normative.
Emend. 13.25 dei Relatori
 
Ulteriori modifiche al DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia) in materia di attività edilizia libera prevedono, tra l’altro, l’inserimento tra gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo delle modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa.
Emend. 13.020 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
 
Viene, inoltre, modificato l’art. 35, c. 28, del DL 223/2006 convertito dalla L. 248/2006, in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore prevedendo che questi, in caso di appalto di opere o di servizi, risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. Tale responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che i suddetti adempimenti, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che tali adempimenti, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori e può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione, da parte dell’appaltatore, della predetta documentazione. Dal mancato rispetto di tali modalità di pagamento a carico del committente discendono apposite sanzioni amministrative pecuniarie (fino a 200.000 euro).
Viene, inoltre, precisato che tale disciplina opera per i contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e dai soggetti di cui agli artt. 73 e 74 del DPR 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) mentre sono escluse le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, c.33, del Dlgs 163/2006.
Emend. 13.035 dei Relatori
 
Articoli aggiuntivi
Viene introdotto un Capo IV bis recante misure per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni riproponendo – con alcune modifiche – il contenuto del provvedimento all’esame delle Commissioni riunite Trasporti e Attività Produttive della Camera (DDL 2844/C). In particolare, viene previsto che entro il 1° giugno 2014 i Comuni adeguino i propri regolamenti sull’attività edilizia in modo da prevedere che per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale di superficie superiore ai 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione, l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli sia obbligatoria ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio. Al riguardo è stato precisato, a fronte del parere della Commissione Bilancio, che tali disposizioni non si applicano agli immobili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche.
Emend. 17.025 (nuova formulazione) a firma di parlamentari e 17quinquies.100 dei Relatori
 
Art. 24
Vengono assegnati due milioni di euro per il 2012 e tre milioni di euro a decorrere dall’anno 2013 per il finanziamento di assunzioni in favore di imprese che hanno la sede o unità locali nei territori colpiti dal sisma in Emilia del 20 e 29 maggio 2012.
Emend. 24.30 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
 
Articolo aggiuntivo
Viene modificata la disciplina dell’IVA per cassa, ossia dei casi in cui l’IVA sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi diventa esigibile (e dunque deve essere versata all’erario) al momento del pagamento dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate, in luogo del momento di effettuazione dell’operazione. Al riguardo, viene disposta l’esigibilità dell’IVA “per cassa” alle operazioni effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a due milioni di euro, in luogo dell’attuale soglia di duecentomila euro.
Emend. 32.012 dei Relatori
 
Art. 33
Vengono introdotte modifiche alla norma che rivede la legge fallimentare al fine di agevolare la gestione delle crisi aziendali e semplificare le procedure per gestire le crisi delle imprese da sovraindebitamento favorendo in tal modo la continuità aziendale.
Emend. 33.20 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
 
Art. 44
Viene previsto, al fine di favorire l’accesso al credito dei giovani imprenditori, che il Ministro dell’Economia e delle Finanze promuove un Accordo con l’ABI per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a 35 anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto.
Emend. 44.8 a firma di parlamentari
 
Articolo aggiuntivo
Vengono introdotte modifiche alla L. 92/2012 sulla riforma del mercato del lavoro e previste misure in materia di accordi di lavoro.
Con particolare riguardo alle disposizioni transitorie che riducono progressivamente la durata del trattamento di mobilità si proroga di un anno (ossia al 31 dicembre 2014) la disciplina attualmente prevista fino al 31 dicembre 2013. Viene, inoltre, previsto un momento di verifica, entro il 31 ottobre 2014, delle suddette disposizioni transitorie in materia di mobilità, al fine di assumere eventuali iniziative in materia.
Emend. 46.04 a firma di parlamentari
 
Art. 54
Vengono introdotte modifiche alla disposizione che rivede la disciplina dell’appello di cui agli artt. 342 e ss del Codice di Procedura Civile prevedendo, tra l’altro, l’obbligo per il giudice, in sede di prima udienza di trattazione, di sentire le parti prima di dichiarare con ordinanza l’inammissibilità dell’appello e precisando che la nuova disciplina sul giudizio di inammissibilità dell’appello ivi prevista non si applica al processo tributario.
Emend. 54.21 del Governo e 54.17 a firma di parlamentari
 
Art. 64
Viene istituito un Fondo di garanzia presso l’Istituto per il Credito Sportivo finalizzato alla fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, ampliamento, miglioramento o acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive.
Emend. 64.8 a firma di parlamentari
 
Articolo aggiuntivo
Viene introdotto un Capo X- bis recante misure urgenti per la chiusura il 31 agosto 2012 della gestione dell’emergenza determinatasi in Abruzzo a seguito del terremoto del 6 aprile 2009 nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati. In particolare, sono elencati, in attesa dell’emanazione di una organica legge regionale, gli obiettivi e le modalità della ricostruzione precisando che l’obiettivo del rientro della popolazione nelle abitazioni deve avvenire, ove possibile, mediante il recupero con adeguamento sismico degli edifici. Viene, inoltre, previsto, per la redazione dei contratti relativi alla progettazione ed alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, la forma scritta pena la loro nullità ed il contenuto minimo specificatamente indicato tra i quali la certificazione antimafia e di regolarità del DURC. Viene, altresì, istituita una cd. white list, ossia un elenco al quale gli operatori economici interessati alla ricostruzione per garantire trasparenza negli interventi stessi possono iscriversi. Viene, inoltre, erogato un finanziamento di 35 milioni di euro per gli interventi per il miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 in Umbria.
Emend. 67.018 del Governo
 
Articolo aggiuntivo
Con riferimento al sisma in Emilia, viene estesa l’applicabilità delle misure previste dal DL 74/2012 e dall’art. 10 del decreto anche ai territori dei Comuni di Ferrara e Mantova, nonché – ove risulti l’esistenza del nesso di causalità – di altri Comuni specificatamente indicati. Viene, inoltre, attribuito a imprese e lavoratori autonomi con sede nei territori colpiti dal sisma un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al costo sostenuto per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione degli immobili e delle attrezzature o macchinari utilizzati per le loro attività distrutti o resi inagibili a causa del sisma. A tale ultimo riguardo – a seguito del parere della Commissione Bilancio – è stato precisato che il credito di imposta si applica a fronte di costi sostenuti entro il 30 giugno 2014 e nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuna annualità 2013-2015
Subemend. 67.018.75 e 67.018.75 a firma di parlamentari e emend. 17-septies.100 dei Relatori
 
Scheda emendamenti in Commissione
 
Il provvedimento reca disposizioni urgenti per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell’edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile, finalizzate ad assicurare, nell’attuale situazione di crisi internazionale, un sostegno al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea.
 
Il decreto legge, che scade il 25 agosto 2012, passa ora all’esame dell’Aula.
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