Col decreto 9 luglio 2012 sono stati definiti i nuovi contenuti degli allegati 3A e 3B del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla sicurezza).
In particolare, si tratta, per l’allegato 3A, dei contenuti minimi della cartella sanitaria e di rischio di ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; e, per l’allegato 3B, dei contenuti delle informazioni da comunicare ai sensi dell’art. 40, comma 1, del Testo unico sulla sicurezza, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Il Testo unico prevede infatti che, entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento, il medico competente trasmetta ai servizi competenti per territorio del Servizio sanitario nazionale, unicamente per via telematica, le informazioni relative ai dati aggregati e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Il decreto 9 luglio 2012 introduce tuttavia un periodo transitorio di 12 mesi a partire dal 25 agosto 2012, data della sua entrata in vigore, al fine di consentire una valutazione approfondita della rispondenza dei nuovi allegati a criteri di semplicità e certezza nella raccolta e delle modalità di trasmissione delle informazioni.
In riferimento solo a tale periodo transitorio, il termine per la trasmissione dei dati aggregati di cui al nuovo allegato 3B viene fissato al 30 giugno 2013.
La sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 58, comma 1, lettera e), del Testo unico, per violazioni degli obblighi di trasmissione dei dati aggregati, è sospesa sino al termine del periodo transitorio.
7480-Decreto 9 luglio 2012.pdfApri