L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 95/2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (
DDL 3396/S), con la votazione della questione di fiducia sul maxiemendamento del Governo che riproduce sostanzialmente il testo approvato dalla Commissione Bilancio.
Inoltre, nel maxiemendamento sono inserite le norme del Decreto legge 87/2012 recante “Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell’amministrazione economico-finanziaria, nonché’ misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario” (
DDL 3382/S), come modificate dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze.
Tra le
principali novità introdotte al DL 95/2012– alcune delle quali richieste ed auspicate dall’
ANCE (si veda al riguardo la notizia di
Interventi Ance del 23 luglio 2012) – si segnalano le seguenti:
-viene prorogato dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2015 l’applicazione della riduzione del 15% dei canoni per i contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale e viene precisato che tale riduzione si applica anche ai contratti scaduti o rinnovati dopo la suddetta data.
Al fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da parte degli enti previdenziali inseriti nel conto economico consolidato della P.A., il termine per l’esercizio da parte dei conduttori del diritto di prelazione sull’acquisto di abitazioni oggetto delle predette procedure, non può essere inferiore a 120 giorni a decorrere dalla ricezione dell’invito dell’ente;
-viene, inoltre, modificato l’art. 9 del DL 185/2008 convertito dalla L. 2/2009 in materia di pagamenti da parte della P.A., prevedendo che alle procedure di certificazione del credito ivi previste sono equiparate quelle rilasciate ai sensi dell’art. 141,c.2, del DPR 207/2010 (Regolamento codice Appalti) nel settore dei lavori pubblici, esclusivamente al fine di consentire la cessione pro soluto o pro solvendo del credito a favore di banche o intermediari finanziari nonché l’ammissione alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui all’art. 2, c.100, lettera a), della L. 662/1996. Con tale modifica viene, quindi, consentito l’utilizzo dei certificati di pagamento anche per le anticipazioni in banca con copertura del suddetto Fondo;
-viene prevista, tra l’altro, la concessione, su apposita domanda dell’interessato e con le modalità del finanziamento agevolato, dei contributi di cui all’art. 3 del DL 74/2012 (Misure urgenti per il sisma del 20 e 29 maggio 2012) destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. A tal fine i soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori colpiti dal sisma, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l’ABI, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro. Viene, inoltre, demandato ad apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell’Economia e i Presidenti delle suddette regioni, la definizione dei criteri e delle modalità attuativi della suddetta disposizione.
-viene disposta la proroga di ulteriori sei mesi del periodo di sospensione dei termini – già prorogati al 30 novembre 2012 dal DL 74/2012 recante misure urgenti per il sisma del 20 e 29 maggio 2012 – per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all’art. 29 del DL. 78/2010, da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione concernenti l’efficacia di norme tributarie;
-vengono apportate modifiche alle norme sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo, in particolare, che la nullità dei contratti stipulati dalle P.A. in violazione delle convenzioni stipulate da Consip opera successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento. Vengono, inoltre, introdotte alcune modifiche al Dlgs 163/2006 (Codice Appalti) in materia di garanzie prevedendo, in particolare, che nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia a corredo dell’offerta è fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base così anche l’importo della garanzia fideiussoria è fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale;
-viene disposta la sospensione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2015 della concessione dei contributi di cui agli artt. 35 e 37 del Dlgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) per il restauro ed altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore nonché di contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai medesimi soggetti per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati;
-viene precisato che il bando di gara nelle procedure ad evidenza pubblica per la vendita delle società controllate dalla P.A. considera, tra gli elementi di valutazione dell’offerta, l’adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione e vengono escluse dalla vendita una serie di società specificatamente indicate tra cui quelle che svolgono servizi di interesse generale, anche con rilevanza economica e le società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza. Viene, inoltre, prorogato dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 il termine a partire dal quale l’affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico. Viene, altresì, esteso il divieto di arbitrato nei contratti di servizio tra società a totale partecipazione pubblica e amministrazioni regionali oltre che statali;
-nell’ambito del monitoraggio dei conti pubblici, viene previsto che dal calcolo per le riduzioni delle spettanze per i Comuni effettuate, a decorrere dal 2011, sono esclusi i contributi in conto capitale assegnati dalla legge direttamente al Comune beneficiario;
-viene soppressa la disposizione che prevedeva sino al 31 dicembre 2012, la non applicabilità dei commi 635 e 638 dell’art. 2 della l. 244/2007 (che prevedono l’espressione del parere parlamentare), agli schemi di regolamento aventi ad oggetto il riordino, la trasformazione e la soppressione di enti pubblici;
-viene eliminata la disposizione con cui veniva soppresso l’Ente nazionale per il Microcredito;
-viene prorogata al 1° gennaio 2014 la messa in liquidazione della Società ARCUS Spa;
-viene modificata la norma sulla creazione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio energetico con conseguente soppressione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (ISVAP) e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). In particolare, viene mantenuta in essere la COVIP pertanto al nuovo Istituto – che prende il nome di Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – sono attribuite le funzioni, le risorse finanziarie e strumentali già affidate all’ISVAP;
-viene previsto che le norme in tema di certificazione di crediti (art. 9, commi 3 e 3-bis del DL 185/2008) e compensazione dei crediti (art. 31, comma 1-bis del DL 78/2010) si applichino nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale secondo modalità e condizioni definiti dalle suddette norme;
-viene demandata ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, l’individuazione delle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del fondo per le aree sottoutilizzate, che vengono comunque ridotte per ultime, ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per ciascuna Regione, in misura corrispondente agli importi stabiliti dal provvedimento. Vengono, inoltre, prorogati ulteriormente i termini previsti nel patto di stabilità orizzontale nazionale di cui all’art. 4-ter del Dl 16/2012 convertito dalla L 44/2012. In particolare, viene spostato al 20 settembre il termine entro cui i Comuni devono comunicare al Ministero dell’Economia l’entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell’esercizio in corso ed al 5 ottobre il termine entro cui la Ragioneria Generale aggiorna il prospetto degli obiettivi dei Comuni con riferimento all’anno in corso e al biennio successivo.
Viene, altresì, disposta l’attribuzione, nell’anno 2012, alle Regioni i cui Comuni sono beneficiari di risorse erariali, di un contributo, nei limiti di 800 milioni di euro in misura pari all’83,33 %degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai Comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al decreto. Tale contributo è destinato dalle Regioni alla riduzione del debito;
-viene prevista la possibilità per le Regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria di anticipare al 2013, con propria legge, la maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di base;
-viene disposta l’attribuzione del fondo istituito dall’art. 14, comma 14-bis del DL 78/2010 per agevolare i piani di rientro dei Comuni commissariati al Commissario straordinario del Governo per l’attuazione del piano di rientro dall’indebitamento pregresso per Roma Capitale;
-viene previsto che tutte le Province delle Regioni a statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento sono oggetto di riordino sulla base di requisiti minimi da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia. Tra le nuove competenze attribuite alle Province oggetto di accorpamento viene inserita la programmazione della rete scolastica e la gestione dell’edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado. Conseguentemente viene precisato che tra le funzioni fondamentali dei Comuni rientra l’edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle Province. Alle medesime viene assegnato per l’anno 2012 un contributo nei limiti di un importo complessivo di 100 milioni di euro destinato alla riduzione del debito; tale contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno.;
-nell’ambito della disciplina delle Città metropolitane viene prevista l’istituzione della Conferenza metropolitana della quale fanno parte i sindaci dei comuni del territorio della città metropolitana ed il presidente della provincia, con il compito di elaborare e deliberare lo statuto della città metropolitana entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del presidente della Provincia o del commissario. La conferenza cessa di esistere alla data di approvazione dello statuto della città metropolitana o, in mancanza, il 1º novembre 2013. Con riguardo alle funzioni attribuite alle suddette città metropolitane, viene precisato che restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, loro spettanti nelle materie di cui all’art. 117, c. terzo e quarto e le funzioni esercitate ai sensi dell’art. 118 della Costituzione e comunque lo Stato e le Regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire loro ulteriori funzioni in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
-viene ridotta da 100 a 70 milioni di euro la quota del Fondo esigenze indifferibili, destinata per l’anno 2012 al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di messa in sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei territori e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali. Viene, inoltre, rifinanziata di 90 milioni di euro, per l’anno 2013, l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. Incrementato, altresì, di 30 milioni di euro per l’anno 2012 il contributo a favore del Comune di Roma.
In considerazione del permanere dello stato di crisi nell’isola di Lampedusa, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali prevista dall’art. 23, c. 44, del DL 98/luglio 2011 viene prorogata fino al 1° dicembre 2012;
-viene prevista una clausola di salvaguardia secondo cui le disposizioni contenute nel provvedimento – escluse, tra l’altro, quelle relative alla riduzione della spesa degli enti territoriali – si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali, e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale.
Nel maxiemendamento, come sopra evidenziato, sono contenute, altresì, le norme del
DL 87/2012 (per i cui contenuti si veda
precedente del 9 luglio 2012) con le modifiche approvate dalle Commissioni referenti Bilancio e Finanze che hanno esaminato il provvedimento in prima lettura. Tra queste si segnalano le seguenti:
-con riferimento alla disposizione del provvedimento che prevede la dismissione di alcune partecipazioni societarie detenute dallo Stato – attribuendo alla società Cassa Depositi e Prestiti il diritto di opzione, da esercitarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, per l’acquisto delle partecipazioni azionarie detenute in Fintecna S.p.A., SACE S.p.A. e Simest S.p.A.- viene previsto che il decreto ministeriale per la determinazione del valore definitivo del trasferimento venga emanato entro 60 giorni dalla data di esercizio del diritto di opzione;
-viene modificato l’art. 31, comma 46, della L. 448/1998 prevedendo che le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 35 della L. 865/1971 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica), per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all’art. 8 della L. 10/1977 (Norme per la edificabilità dei suoli) alla seguente condizione: per una durata di 10 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione. Resta ferma la seconda condizione che prevede un corrispettivo per ogni alloggio edificato;
-viene prorogata, in particolare, l’incorporazione dell’Amministrazione autonomia dei Monopoli di Stato e dell’Agenzia del territorio rispettivamente nell’Agenzia delle dogane e nell’Agenzia delle entrate, a decorrere dal 1° dicembre 2012 (anziché dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento).
Il decreto legge 95/2012, che scade il 4 settembre 2012, passa ora alla seconda lettura della Camera dei Deputati.