La mancata comunicazione del lavoratore di cui all'art. 8 co. 5 della L. n. 160/88 non vale a fare decadere il lavoratore dal diritto alla fruizione dell'integrazione salariale
Il Ministero del Lavoro, con l’allegata nota n. 19/2012 di risposta all’interpello formulato dall’Assaeroporti, si esprime in materia di decadenza dal diritto alla fruizione dell’integrazione salariale in mancanza della comunicazione all’Inps dello svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato.
A tal proposito il dicastero ha sancito che, alla luce della vigente normativa in materia di comunicazioni obbligatorie di assunzione ex art. 4bis, co. 5, del D.Lgs. n. 181/2000 e data la pluriefficacia di tali comunicazioni, nel senso che le stesse sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Inps, dell’Inail […], non troverà applicazione l’obbligo imposto al lavoratore di comunicare lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale (ex art. 8, co. 5, L. n. 160/1988), dall’inosservanza del quale ne deriverebbero conseguenze sanzionatorie a suo carico, in quanto perfettamente assolto dalle comunicazioni di cui al D.Lgs. n. 181/2000 sopra riportato.
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