Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 21/12, ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità, ai fini della loro qualificazione o della riqualificazione professionale, ex art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 167/2011, a prescindere dal rispetto dei limiti di età fissati, per le diverse forme di apprendistato, dagli artt. 3, 4 e 5, del decreto stesso.
Dalla lettura della norma citata si evince che requisito per l’assunzione con contratto di apprendistato è l’iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità, a nulla rilevando che si tratti della c.d. mobilità indennizzata o meno.
Il Testo unico sulla materia stabilisce, inoltre, che nei confronti dei lavoratori in mobilità assunti in apprendistato trovano applicazione, in deroga all’art. 2, comma 1, lettera m), del decreto in esame, sia la disciplina in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge n.604/1966, sia il regime contributivo agevolato ex art. 25, comma 9, nonché l’incentivo disciplinato dall’art. 8, comma 4, legge n. 223/1991.
Ne consegue che, nelle ipotesi menzionate – ferma restando per il datore di lavoro la possibilità di fruire, per tutto il periodo di formazione, del sottoinquadramento o, in alternativa, della percentualizzazione – troverà esclusiva applicazione il regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 223/1991 per i periodi indicati dalla medesima legge mentre, al termine degli stessi, troverà applicazione la normale contribuzione prevista per i lavoratori subordinati non apprendisti.
Il dicastero precisa che quindi la disciplina relativa alla assunzione tramite apprendistato dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità costituisce disciplina speciale e, pertanto, tale tipologia contrattuale può essere utilizzata a prescindere dal requisito dell’età anagrafica posseduto dal
lavoratore al momento dell’assunzione.
Del resto, una diversa interpretazione non consentirebbe un efficace e diffuso utilizzo dell’apprendistato anche per i lavoratori in mobilità.
Ciò premesso, il Ministero evidenzia, tuttavia, che, rispetto ai lavoratori in mobilità in possesso dei requisiti anagrafici previsti per ciascuna tipologia contrattuale, i datori di lavoro potranno scegliere se ricorrere alla “normale” disciplina dell’apprendistato – applicando i relativi “sgravi” e modalità di recesso al termine del periodo di formazione – o quella “speciale” sopra descritta.
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