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Il testo assegnato alla Commissione Finanze prevede, tra l`altro, la revisione del catasto dei fabbricati, l’assoggettamento ad un’unica imposta dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l’introduzione del principio generale del divieto dell’abuso del diritto.

Archivio, Governo e Parlamento

DDL Riforma fiscale: avvio dell’esame alla Camera dei Deputati

13 Settembre 2012
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E’ all’esame, in prima lettura, in sede referente, presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati il disegno di legge recante “”Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita“” (DDL 5291/C – Relatore l’On. Alberto Fluvi del Gruppo parlamentare PD) di iniziativa governativa (che supera il testo del precedente Governo – DDL 4566/C).
 
Il provvedimento conferisce al Governo la delega ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi recante la revisione del sistema fiscale, secondo i principi e criteri direttivi specificatamente indicati.
Tra le principali misure che il Governo è delegato ad adottare si segnalano le seguenti:
 
Revisione del catasto dei fabbricati
Viene prevista la revisione, in collaborazione con i Comuni e l’Agenzia del territorio, della disciplina relativa al catasto dei fabbricati con l’attribuzione a ciascuna unità immobiliare del relativo valore patrimoniale e della rendita. In particolare, per le unità immobiliari urbane saranno applicati specifici principi e criteri direttivi tra cui la definizione degli ambiti territoriali del mercato immobiliare, la rideterminazione delle destinazioni d’uso catastali ordinarie e speciali e la determinazione del valore patrimoniale medio ordinario. Sono, inoltre, previsti meccanismi di adeguamento periodico dei valori e delle rendite delle unità immobiliari e la contestuale modifica delle aliquote impositive e delle eventuali deduzioni e detrazioni con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti.
 
Evasione fiscale e abuso del diritto
Viene prevista la definizione di metodologie di stima e rilevazione dell’evasione di tutti i principali tributi, attraverso il confronto tra i dati di contabilità nazionale con quelli dall’anagrafe tributaria e viene fissato l’obbligo per il Governo di redigere annualmente, all’interno della procedura di bilancio, un rapporto sulle spese fiscali (ossia su qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell’imponibile o dell’imposta, regime di favore) da confrontare con i programmi di spesa.
Viene, inoltre, prevista la possibilità di eliminare, ridurre o riformare le spese fiscali che appaiono in tutto o in parte ingiustificate alla luce delle mutate condizioni socio-economiche.
Viene, altresì, disposta l’introduzione del principio generale del divieto dell’abuso del diritto da unificare con quella dell’elusione fiscale, applicabile a tutti i tributi. In particolare, viene definita la condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d’imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione.
Al fine di rafforzare ulteriormente i controlli, nell’ambito della lotta all’evasione, viene previsto, tra l’altro, il potenziamento della tracciabilità dei pagamenti e dell’utilizzo della fatturazione elettronica.
 
Revisione del rapporto tra fisco e contribuente
Viene disposta l’introduzione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra imprese e amministrazione finanziaria nonché, per i soggetti di maggiori dimensioni, la previsione di sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del rischio fiscale.
Viene, inoltre, prevista la revisione della disciplina degli interpelli nonché dei regimi fiscali, degli adempimenti e delle funzioni dei sostituti d’imposta, degli intermediari fiscali e dei centri di assistenza fiscali.
Viene, altresì, prevista una revisione del sistema sanzionatorio penale secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti prevedendo, tra l’altro, la punibilità con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni, dando più rilievo alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione falsa.
Nell’ambito del contenzioso tributario viene previsto, tra l’altro, il ricorso a procedure pregiudiziali per la definizione di liti di modesta entità, l’estensione della conciliazione alla fase di appello e al giudizio di revocazione, il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali.
 
Revisione della tassazione dei redditi
Viene previsto l’assoggettamento ad un’unica imposta dei redditi di impresa e di lavoro autonomo. In particolare, viene stabilita la deducibilità dalla base imponibile di tale imposta delle somme prelevate dall’imprenditore, dal professionista o dai soci in qualità di remunerazione che concorreranno alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF personale del singolo imprenditore. Per i contribuenti di minori dimensioni viene prevista la possibilità di introdurre il pagamento a forfait di un’unica imposta in sostituzione di quelle dovute.
Viene, inoltre, prevista la revisione della disciplina dell’imposizione fiscale delle operazioni transfrontaliere e la razionalizzazione della disciplina dell’IVA e delle altre imposte indirette come quelle di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti.
Viene, altresì, disposta l’introduzione di nuove forme di fiscalità volte a garantire l’equilibrio ambientale e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici in funzione del contenuto di carbonio, come previsto dalla proposta di Direttiva del Consiglio europeo in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità il cui gettito è destinato prioritariamente alla revisione del sistema di finanziamento delle fonti rinnovabili.
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