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L’Autorità di Vigilanza ha precisato quali criteri le SOA devono seguire nell'esercizio dell'attività di attestazione per la valutazione dei requisiti per la dimostrazione dell’idonea Direzione Tecnica delle imprese qualificate e, in particolare, nelle categorie OG 2, OS 2A, OS 2B e OS 25

Archivio, Opere pubbliche

Precisati i limiti dell’esperienza maturata per la Direzione Tecnica

13 Settembre 2012
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L’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ha pubblicato sul proprio sito il comunicato alle SOA n. 74 del 1° agosto 2012, concernente l’applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione SOA, introdotte dal regolamento sui contratti pubblici, D.P.R. n. 207/2010, di attuazione ed esecuzione del D.lgs. 163/2006.
 
Dopo una breve sintesi sulle novità introdotte sul regime transitorio dalla L. n. 119/2012 (vedi news Ance n. 7356 del 20 luglio e la successiva del 31 luglio 2012), l’Autorità chiarisce cosa debba intendersi per “idonea direzione tecnica”, ovvero l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori (artt. art. 79, comma 5, lett. a), e 87 del regolamento).
 
In particolare, l’Autorità ritiene “idoneo” il direttore tecnico che, pur privo di uno specifico titolo professionale, dimostri:
1.      l’esperienza quinquennale acquisita nel settore delle costruzioni, limitatamente alle classifiche I, II, III e III-bis (l’abrogato D.P.R. 34/2000, all’art. 26, comma 7, prevedeva tale possibilità anche per classifica IV);
2.      lo svolgimento, già alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 34/2000 (1° marzo 2000), della funzione di direttore tecnico presso la stessa impresa (cfr. art. 357, comma 23, del regolamento).
 
Le eccezioni di cui ai punti 1 e 2, non sono, tuttavia, applicabili ai direttori tecnici di imprese con qualificazione afferente lavorazioni riguardanti interventi su beni tutelati (corrispondenti gli acronimi OG 2, OS 2A, OS 2B e OS 25), che devono sempre essere in possesso di idoneo titolo professionale.
 
In tali casi, l’Autorità, facendo un passo indietro rispetto alla determinazione n. 56/2000, ricorda che l’idonea direzione tecnica, per imprese che intervengono su beni tutelati, implica sempre:
1)      la laurea in architettura o in conservazione di beni culturali per la categoria OG2;
2)      la qualifica di restauratore per le categorie OS2-A e OS2-B, che, nelle more del relativo Albo professionale, deve essere accertata dalla SOA con riferimento ai requisiti previsti dall’art. 182 ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater ed 1-quinquies del codice dei beni culturali, D.lgs. n. 42/2004;
3)      uno dei titoli di studio individuati dal D.M. n. 60/2009 come condizione per l’iscrizione nell’elenco istituito per la categoria degli archeologi, relativamente alla categoria OS25, considerando “l’iscrizione medesima come condizione non indispensabile alla dimostrazione del possesso del requisito”.
 
Pertanto, secondo l’Autorità, già a far data dall’8 giugno 2011, data di entrata in vigore del regolamento, le imprese, non rientranti nei casi di deroga, erano tenute a presentare alle SOA il titolo di studio del direttore tecnico, in caso di:
·         rilascio di nuova attestazione,
·         verifica triennale,
·         variazione dell’attestazione che comporti la rivalutazione dell’idonea direzione tecnica.
 
Ne consegue che numerosi soggetti, indipendentemente dalla professionalità acquisita in cantiere, non potranno continuare ad essere direttori tecnici in imprese attestate con categorie che si riferiscono ad interventi su beni tutelati, ovvero, per tutte le altre categorie, di imprese qualificate con classifiche superiori alla III-bis.
 
L’Ance ritiene, al contrario, che si dovrebbe, invece, evitare una riorganizzazione aziendale di non poco conto per le moltissime imprese in possesso dell’attestazione nelle categorie e classifiche suddette. Peraltro, per l’Autorità, ciò dovrebbe avvenire già in sede di revisione triennale, caso in cui, a parere dell’Ance, ci si dovrebbe limitare a verificare il “mantenimento” dei requisiti di qualificazione, acquisiti, sulla base della previgente normativa.
 
Queste imprese, infatti, pur avendo già al proprio interno un professionista incaricato, per non perdere la qualificazione SOA si troverebbero costrette a ricercare un nuovo soggetto idoneo a ricoprire un ruolo “chiave”, quale quello di direttore tecnico; ciò senza considerare la perdita del know-how relativo alla impossibilità di utilizzare professionisti che, pur in mancanza di uno specifico titolo di studio, già in passato hanno dimostrato di poter e saper svolgere il proprio ruolo all’interno dell’impresa.
 
Sulla base di tali considerazioni, che peraltro, erano già state esplicitate nell’audizione indetta dall’AVCP in data 15 dicembre 2011, l’Ance ha interessato i Ministeri delle Infrastrutture e dei Beni Culturali, proponendo soluzioni normative che consentano alle imprese di mantenere la qualificazione acquisita sulla base dell’esperienza dei soggetti che svolgevano le funzioni di direttori tecnici alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 207/2010.

7894-comunicato 74 2012.pdfApri
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