CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
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Decreto legge n. 129 del 7 agosto 2012 recante “Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto” (DDL 5423/C).
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto nel testo approvato dalle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive.
Per quanto riguarda l’iter parlamentare precedente ed i contenuti si veda la
Sintesi n. 34/2012.
Il provvedimento è volto a fronteggiare la situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto e di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo d’intesa stipulato il 26 luglio 2012 tra il Ministero dell’Ambiente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero per la Coesione territoriale, la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto e il Commissario straordinario del Porto di Taranto. Il quadro complessivo degli interventi del Protocollo ammonta a 336,7 milioni di euro.
Il decreto legge, che scade il 7 ottobre 2012, passa ora alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
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DDL su “”Norme per la riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali e per il recupero dei crediti, nonché istituzione di un fondo rotativo presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la cessione dei crediti delle imprese”” (DDL 3970/C ed abb.).
La Commissione Attività Produttive ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo iniziale.
Il disegno di legge è volto all’individuazione di strumenti in grado di contrastare e di risolvere il problema dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali fra le imprese. Al riguardo, viene chiarito che fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva europea 2011/7/CE le disposizioni del provvedimento non si applicano per i ritardi di pagamento delle imprese che dimostrino di essere creditrici di somme dovute dalla PA.
Con riferimento alle transazioni tra imprese vengono, in particolare, disciplinati i seguenti aspetti: gli interessi legali di mora, il periodo di pagamento contrattuale, la certificazione del credito e l’ingiunzione di pagamento.
In particolare, viene previsto che il creditore ha diritto agli interessi legali di mora, senza che sia necessario un sollecito, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, non abbia ricevuto nei termini l’importo dovuto e quando il ritardo di pagamento sia imputabile al debitore.
Viene, inoltre, disposto che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare trenta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. Eventuali deroghe contrattuali non possono comunque superare il periodo complessivo di sessanta giorni di calendario. Viene fatta salva la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento che prevedano il versamento a rate; in tal caso, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti. Il periodo di rateizzazione non può in ogni caso superare i centottanta giorni di calendario.
Viene, altresì, previsto che in caso di ritardo di pagamento, l’impresa creditrice che possieda i requisiti che verranno definiti con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, qualora siano decorsi il periodo di pagamento o la data di scadenza determinati e a condizione che non siano state proposte da parte dell’impresa debitrice contestazioni circa l’esecuzione del contratto, può chiedere alla Camera di commercio di rilasciare un certificato attestante l’esistenza e l’esigibilità del credito vantato nei riguardi di altra impresa. Sulla base di tale certificato l’impresa creditrice può chiedere al giudice competente di pronunziare ingiunzione di pagamento ai sensi dell’art. 633, primo comma, e con gli effetti previsti dall’articolo 642, primo comma, del codice di procedura civile. Il giudice ingiunge all’impresa debitrice di procedere al pagamento senza dilazione, autorizzando l’esecuzione provvisoria del decreto.
Il disegno di legge passa ora all’esame dell’Aula.