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Il Ministero del lavoro, con la nota n. 27/2012, ha risposto all'istanza di interpello sulle eventuali conseguenze sanzionatorie in caso di mancato rispetto dell'orario di lavoro previsto nei contratti di solidarietà

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Contratti di solidarietà per imprese in regime di CIGS – Ministero del lavoro interpello n. 27/2012

27 Settembre 2012
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Con l’allegata nota n. 27 del 13 settembre u.s., il Ministero del Lavoro, in riferimento all’istanza di interpello avanzata dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro sulle eventuali conseguenze sanzionatorie in caso di mancato rispetto della modalità di riduzione di orario predisposta in sede di stipula di contratti di solidarietà difensivi, di cui all’art. 5, comma 1, L. n. 236/1993, ha precisato quanto segue:

“… a fronte di temporanee esigenze del datore di lavoro di incrementare l’attività, tali da richiedere l’espletamento di una prestazione ulteriore rispetto a quella concordata, comunque non eccedente l’orario di lavoro ordinario, resta ferma la possibilità per le parti di derogare alla riduzione precedentemente determinata in virtù di clausole, contenute nel contratto stesso, concernenti le modalità di attuazione della suddetta deroga”.

 

Il Dicastero, inoltre, nel ricordare che, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n.46448/09, la riduzione dell’orario, parametrata su base settimanale, non deve superare, nella media, il tetto massimo del 60% dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà, ha precisato che, se la variazione in questione determina una riduzione inferiore dell’orario rispetto a quanto inizialmente previsto, l’azienda sarà tenuta esclusivamente a comunicare l’avvenuta variazione alla Direzione territoriale del lavoro.

 

Pertanto, l’espletamento di un orario di lavoro superiore rispetto a quello concordato per l’insorgere di esigenze produttive tali da comportare l’aumento dell’attività lavorativa nonché la riduzione dell’intervento assistenziale, come nel caso di specie, non inficia la validità del contratto di solidarietà stesso.

 

Diversamente, laddove la deroga comporti una ulteriore diminuzione dell’orario di lavoro inizialmente pattuito, sarà necessaria la stipula di un nuovo contratto di solidarietà, con la conseguente presentazione di un’ulteriore istanza, in virtù dell’aggravio della spesa pubblica da ciò determinato.

 

In ogni caso, il datore di lavoro sarà tenuto a contabilizzare e a registrare le ore effettivamente prestate dai lavoratori anche qualora siano superiori a quelle inizialmente previste e dovrà versare la contribuzione nonché corrispondere la retribuzione per le ore prestate dal lavoratore.

 

La nota del Ministero ha ricordato, inoltre, che il datore di lavoro dovrà comunicare all’INPS le ore di lavoro non prestate per le quali il lavoratore avrà diritto all’integrazione salariale.
 

8090-Interpello n. 27-2012 del Ministero del lavoro.pdfApri
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