Con l'ordinanza n. 3471/12 il TAR del Lazio ha rigettato l'istanza cautelare presentata dall'EBINFOS contro il Ministero del lavoro e nei confronti dell'ANCE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con l’allegata ordinanza n. 3471 del 27 settembre scorso, ha rigettato l’istanza cautelare formulata dall’ EBINFOS Ente Bilaterale Nazionale Formazione per la Sicurezza, contro il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e nei confronti dell’Ance.
L’ordinanza ha respinto la richiesta di sospensione dell’efficacia della circolare n. 13 del 5 giugno 2012 emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che riguarda la nozione di organismi paritetici nel settore edile quali soggetti legittimati all’attività formativa, oggetto della precedente comunicazione Ance del 5 giugno u.s.
Nel merito, infatti, il Ministero, con la circolare oggetto di contestazione, nel confermare che possono considerarsi organismi paritetici solo quelli costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, aveva stabilito che lo svolgimento delle attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono precluse agli enti che, sebbene bilaterali, non risultino essere di emanazione delle parti sociali dotate del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi.
Si tratta pertanto di un importante risultato ottenuto dall’Ance circa il riconoscimento dei requisiti di legittimità degli Enti paritetici che svolgono attività fondamentali nel settore edile.
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