• cerca twitter sharing button Stampa Contatti Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
        • CHI SIAMO

        • Identità e Valori
        • Storia
        • Statuto
        • Codice Etico
        • Carta dei Servizi
        • GOVERNANCE

        • Consiglio di presidenza
        • Organi ANCE
        • Struttura
  • Sistema Ance
        • SISTEMA ANCE

        • ANCE Territoriali
        • ANCE Regionali
        • ANCE Giovani
        • Settori specialistici
        • La rete
        • Il sistema Ance si articola su tutto il territorio nazionale ed è composto da 88 Associazioni Territoriali e 20 Organismi Regionali. Centri di eccellenza di una rete associativa diffusa in modo capillare e in grado di rispondere alle reali esigenze delle imprese del settore.
  • Attività
  • Temi
          • Odg, esiti e atti Conferenze Stato regioni e Unificata del 18 marzo
            20 Marzo 2026
          • Legislazione Opere pubbliche: le principali novità normative e giurisprudenziali dal 16 marzo 2026 al 20 marzo 2026
            20 Marzo 2026
        • Studi e analisi
        • Opere pubbliche
        • Edilizia e territorio
        • Finanza d'impresa
        • Fiscalità e incentivi
        • Lavoro, welfare e sicurezza
        • Transizione ecologica e sostenibilità
        • Tecnologia e digitalizzazione
        • In Europa e all'estero
        • Governo e Parlamento
        • Comunicazione e media
        • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
  • HTML personalizzato

No alle sanzioni se il mancato versamento delle imposte dipende dai mancati pagamenti delle stazioni appaltanti. CTR Lazio n.158/29/2012

Archivio, Fiscalità e incentivi

Inapplicabilità delle sanzioni per omesso versamento – Sentenza della CTR Lazio n.158/29/2012

3 Ottobre 2012
Categories
  • Archivio
  • Fiscalità e incentivi
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa
Le sanzioni relative all’omissione del versamento dei tributi non sono dovute se l’impresa dimostra che l’inadempimento è dovuto a difficoltà finanziarie, causate dal mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi da parte della pubblica amministrazione committente.
Questo il disposto della Sentenza n. 158 del 23 maggio 2012 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il recupero di tributi non versati, comprensiva di sanzioni ed interessi.
Il caso di specie  riguarda una società che presta servizi in materia ambientale nei confronti di un Ente pubblico (Regione Campania), la quale in seguito ai ritardati pagamenti da parte di quest’ultimo, versa in difficoltà finanziarie ed economiche.
Ciò premesso, l’impresa, ricevuta la cartella di pagamento per il mancato versamento delle imposte (IRPEF, IRAP e IVA), aveva proposto ricorso eccependo che le somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni non fossero dovute, per mancanza del requisito di colpevolezza richiesto dall’art. 5 D.Lgs. 472/97 (condizione necessaria, nel nostro ordinamento, per l’irrogazione della sanzione amministrativa).
Inoltre, la società richiamava l’esimente della forza maggiore[1], previsto dalla norma come condizione di non punibilità, verificatasi a causa dei mancati pagamenti da parte dell’ente pubblico, per i servizi ad esso resi.
La CTP di Roma, rifacendosi ad una precedente sentenza di merito[2], accoglieva il ricorso della contribuente confermando “l’insussistenza del requisito della colpevolezza dell’impresa stante l’esistenza dei crediti vantati nei confronti della committente Regione Campania, annullando per l’effetto le sanzioni iscritte a ruolo”.
Contro tale pronuncia l’Ufficio ha proposto appello ribadendo l’originaria pretesa tributaria, comprensiva delle sanzioni per il ritardato pagamento.
Esaminando il caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la citata sentenza n. 158/292012, conferma quanto stabilito dai giudici di primo grado, ritenendo illegittima l’applicazione delle sanzioni da parte dell’Ufficio in quanto l’impossibilità economico finanziaria della società, debitamente documentata da quest’ultima, è stata causata dai ritardati pagamenti della committente pubblica, e dunque, non è possibile applicare le sanzioni per mancanza del requisito di colpevolezza in capo all’impresa contribuente.
Inoltre, i giudici di secondo grado aggiungono che “poiché anche la materia fiscale si fonda su principi di correttezza ed equità, non può mai trovare giustificazione logica, prima che giuridica, la “punizione” indiscriminata dell’incolpevole contribuente che versi, e lo provi, in stato di coatta incapacità economica”.
 
In merito, si evidenzia che alla luce di tale orientamento, gran parte delle cartelle di pagamento, relative alle sanzioni, potrebbero essere ridotte in considerazione della incolpevole omissione nei versamenti tributari, causata dalle difficoltà finanziarie che, nella attuale crisi, stanno subendo anche le imprese nel settore delle costruzioni.
Vale cioè il principio che se non mi paghi, non mi puoi sanzionare se ti rispondo con la stessa moneta. Allo stesso modo, se non mi paghi perché non puoi verificare la correttezza dei versamenti (esempio ai fini della responsabilità fiscale), non puoi sanzionarmi per il ritardo nel pagamento delle imposte.
 

 


[1] Ai sensi dell’art. 6, comma 5, D.Lgs. 472/97, il quale dispone: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”.
[2] Nel caso di specie, la sentenza era stata emessa nei confronti della società capogruppo della ricorrente, per le medesime questioni.

8161-Sentenza n. 158 del 23 maggio 2012.pdfApri
Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Arianna Net
Società di servizi
Lavora con noi
Cookie Policy
Arianna CE
Gestisci cookie
Social Media Policy
Aiuti di Stato
Segnalazioni Whistleblowing
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Questo sito utilizza cookie
Utilizziamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, previo consenso, cookie di statistica, funzionali e di marketing per analizzare il traffico e mostrarti contenuti in linea con le tue preferenze.

Impostazioni cookie

Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.

Necessari
Necessari per il corretto funzionamento del sito e l’erogazione dei servizi richiesti (es. autenticazione area riservata, sicurezza).
Sempre attivi
Statistici
Ci aiutano a capire come viene utilizzato il sito e a migliorarne i contenuti (es. Google Analytics 4 tramite Site Kit).
Marketing
Utilizzati per mostrarti contenuti e annunci personalizzati e per integrazioni con social e video (es. YouTube, Facebook, Instagram).
Funzionali
Permettono funzionalità avanzate e alcune integrazioni esterne (es. mappe, reCAPTCHA, contenuti embedded non strettamente necessari).
ANCELogo Header Menu
  • Chi siamo
    • Identità e Valori
    • Storia
    • Statuto
    • Codice Etico
    • Carta dei Servizi
    • Consiglio di presidenza
    • Organi ANCE
    • Struttura
  • Sistema Ance
    • ANCE Territoriali
    • ANCE Regionali
    • ANCE Giovani
    • Settori specialistici
    • La rete
  • Attività
  • Temi
    • Studi e analisi
    • Opere pubbliche
    • Edilizia e territorio
    • Finanza d’impresa
    • Fiscalità e incentivi
    • Lavoro, welfare e sicurezza
    • Transizione ecologica e sostenibilità
    • Tecnologia e digitalizzazione
    • In Europa e all’estero
    • Governo e Parlamento
    • Comunicazione e media
    • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • twitter sharing button

    Stampa Contatti



    Area Riservata
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro