La Cnce, con la comunicazione n. 502/12, ha fornito indicazioni in merito alla richiesta e all’emissione del Durc ai fini della regolarizzazione dei lavoratori stranieri contemplata dal D.lgs. n.109/12.
Si trasmette per opportuna informativa la comunicazione della Cnce n. 502 del 26 settembre scorso, relativa al Durc utile per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale del 29 agosto 2012 (cfr. da ultimo comunicazione Ance del 27 settembre 2012).
Ai sensi della normativa sulla materia, lo Sportello Unico per l’immigrazione, oltre a convocare le parti per le dovute verifiche, provvede a richiedere il documento unico di regolarità contributiva al fine di accertare, dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza e correntezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro, nonché di quelli dovuti alla Cassa Edile.
La nota precisa che la certificazione, tramite il Durc, dell’avvenuta denuncia del lavoratore irregolare all’Inps, all’Inail e alla Cassa edile, e dell’effettuazione dei relativi versamenti contributivi da parte del datore di lavoro, è esclusa dalla disciplina di cui al DM 24 ottobre 2007 poiché non attiene la regolarità dell’impresa nel suo insieme.
Sono state quindi previste specifiche disposizioni per la richiesta e l’emissione del Durc ai fini della sanatoria di cui trattasi a cui dovranno attenersi gli operatori delle Casse Edili e per le quali si rinvia ai contenuti dell’allegata nota della CNCE.
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