CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
–
DDL su “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012” (DDL 4925/C).
L’Aula ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge in oggetto con alcune modifiche al testo licenziato dalla Commissione Politiche dell’Unione Europea.
Tra queste, in particolare, si segnala la seguente:
Articolo aggiuntivo
A fronte dell’avvenuta emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, viene delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi con i quali la normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto si conforma all’ordinamento dell’Unione europea sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l’abrogazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto che risultino incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011;
b) prevedere la riformulazione delle norme che necessitano di un miglior coordinamento con la normativa dell’Unione europea nelle materie trattate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011.
Emend. 9.0700 del Governo e subemend 9.0700.1 a firma della Commissione
Il provvedimento disciplina annualmente il recepimento nell`ordinamento interno degli atti comunitari attraverso la ricognizione degli adempimenti e degli obblighi che derivano all`Italia dall`appartenenza alle Comunità europee in conformità a quanto stabilito dalla Legge 11/05 recante “”Norme generali sulla partecipazione dell`Italia al processo normativo dell`Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari””.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente ed i contenuti del provvedimento si veda la
Sintesi n. 23/2012.
Il disegno di legge passa ora alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “ Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico” (DDL 5103/C).
La Commissione Lavoro ha approvato, in prima lettura, in sede referente il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo unificato adottato come testo base.
Tra queste in particolare:
Articolo aggiuntivo
Viene previsto che, ai fini dell’applicazione della normativa pensionistica previgente alla data di entrata in vigore del provvedimento, sia riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, stipulati dalle imprese entro il 31 dicembre 2011 anche in sede non governativa.
Emend. 2.01 a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene previsto che, ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali e finanziari determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all’articolo 24 del DL 201/2011, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall’INPS, presenti semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall’ordinamento e ai relativi effetti finanziari.
Emend. 2.03 a firma di parlamentari
Il provvedimento, come approvato, reca modifiche alla riforma del sistema pensionistico attuata con il DL 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici). In particolare, in deroga a quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 24 del predetto decreto, prevede la possibilità, in via sperimentale, di accedere al pensionamento anticipato con un’anzianità contributiva pari a 35 anni e con i seguenti requisiti di anzianità anagrafica:
– dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, con un’età anagrafica, comprensiva del periodo occorrente per l’esercizio del diritto, pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti, a 58 anni, per le lavoratrici autonome e i lavoratori dipendenti, e a 59 anni per i lavoratori autonomi;
– dal 1° gennaio 2016 a 31 dicembre 2017, con un’età anagrafica pari o superiore a 59 anni per i dipendenti e a 60 anni per gli autonomi.
In tali casi, il trattamento pensionistico è liquidato con il sistema di calcolo contributivo, anche con riferimento alle anzianità maturate prima del 1° gennaio 1996.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.
– DDL su “
Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita” (
DDL 5291/C).
La Commissione Finanze ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1
Viene precisato che la delega al Governo deve essere esercitata nel rispetto dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla L. 212/2000, con particolare riferimento all’articolo 3, in materia di efficacia temporale delle norme tributarie, e in coerenza con quanto stabilito dalla L. 42/2009 in materia di federalismo fiscale, nonché con gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti e di adeguamento ai principi fondamentali dell’ordinamento dell’Unione europea, secondo i principi e criteri direttivi indicati dal provvedimento.
Emend. 1.100 del Relatore
Art. 2
Nell’ambito della revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati vengono riformulati alcuni principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega governativa tra cui i seguenti:
– prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento;
– garantire l’invarianza del gettito delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, a tal fine prevedendo, contestualmente alla efficacia impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, finalizzate ad evitare un aggravio del carico fiscale con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all’imposta municipale sugli immobili, tenendo conto, nel caso delle detrazioni IMU, delle condizioni socioeconomiche e dell’ampiezza e composizione del nucleo familiare, così come riflesse nell’ISEE.
Vengono, inoltre, introdotti i seguenti ulteriori criteri:
– prevedere, contestualmente all’efficacia impositiva dei nuovi valori, l’aggiornamento delle modalità di distribuzione dei trasferimenti perequativi attraverso i fondi di riequilibrio e i fondi perequativi della finanza comunale;
– prevedere specifiche regole procedimentali che garantiscano, in sede di revisione generale del catasto, la possibilità per il contribuente di richiedere, in autotutela, una rettifica delle nuove rendite attribuite con obbligo di risposta entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Emend. 2.23, 2.50 (nuova formulazione), 2.61 (nuova formulazione), 2.62 e 2.15 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art. 3
Nell’ambito della definizione di metodologie di stima e rilevazione dell’evasione fiscale di tutti i principali tributi, viene precisato, tra l’altro, che la Commissione istituita a tal fine presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze si avvale nel suo operato del contributo delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative e delle autonomie locali redigendo un rapporto annuale sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva.
Emend. 3.12 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene conferita al Governo la delega ad introdurre norme dirette a coordinare le norme di attuazione dei criteri di delega previsti dal provvedimento con le vigenti procedure di bilancio, definendo in particolare le regole di alimentazione del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, istituito dall’art. 2, c.36, del DL 138/2011, convertito dalla L. 148/2011.
Emend. 4.100 del Relatore
Art. 6
Viene introdotta un’ulteriore deroga al Governo volta ad ampliare l’ambito applicativo dell’istituto della rateazione dei debiti tributari, semplificando gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto istituto e consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell’atto di accertamento, di richiedere la dilazione del pagamento prima dell’affidamento in carico all’agente della riscossione, ove dimostri di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Emend. 6.4 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Viene, inoltre, disposta l’istituzione di forme premiali, consistenti in una riduzione degli adempimenti, in favore dei contribuenti che aderiscano ai meccanismi di tutoraggio.
Emend. 6.7 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art. 10
Nell’ambito della revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali, vengono riformulati alcuni principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega governativa tra cui i seguenti:
-ampliamento dell’istituto della conciliazione giudiziale relativamente alle controversie tributarie di competenza delle commissioni tributarie;
– riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali.
Vengono, inoltre, introdotti i seguenti ulteriori criteri:
– ampliamento delle possibilità di rateizzazione, in connessione a comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, e riduzione delle sanzioni in caso di regolare adempimento degli obblighi dichiarativi;
– prevedere la non pignorabilità dei beni mobili strumentali all’esercizio di arti, imprese e professioni, necessari al proseguimento dell’attività economica.
Emend. 10.100 del Relatore; 10.200 (nuova formulazione) e 10.201 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art. 11
Viene rivista la norma sulla ridefinizione dell’imposizione sui redditi di impresa. In particolare, viene prevista l’assimilazione al regime dell’imposta sul reddito delle società (IRES) dell’imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli a un’imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell’IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall’imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell’IRPEF dell’imprenditore e dei soci.
Emend. 11.13 (ulteriore nuova formulazione) a firma di parlamentari
Nell’ambito dell’esercizio della delega per la ridefinizione dell’imposizione sui redditi, il Governo è tenuto, inoltre, a chiarire la definizione di autonoma organizzazione ai fini della assoggettabilità all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dei professionisti e dei piccoli imprenditori.
Emend. 11.7 a firma di parlamentari
Art. 12
Con riguardo alla delega per la razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa e della produzione netta, viene introdotto un ulteriore criterio concernente la revisione della disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci nonchè delle norme che regolano il trattamento dei cespiti nei trasferimenti di proprietà.
Emend. 12.101 del Relatore
Art. 14 – soppressione
Viene eliminata la disposizione introduttiva di nuove forme di fiscalità volte a garantire l’equilibrio ambientale e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici in funzione del contenuto di carbonio, come previsto dalla proposta di Direttiva del Consiglio europeo in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità il cui gettito è destinato prioritariamente alla revisione del sistema di finanziamento delle fonti rinnovabili.
Emend. 14.8 a firma di parlamentari
La Commissione ha, inoltre, deliberato, per ragioni di economia procedurale ai fini della discussione in Assemblea, di accorpare il testo in quattro articoli: l’articolo 1 sulle procedure di delega (ex artt. 1, 16 e 17); l’articolo 2 sulla revisione del catasto dei fabbricati e in materia di evasione ed erosione fiscale (ex artt. 2, 3, 4 e 4-bis); l’articolo 3 recante la disciplina dell’abuso del diritto ed elusione fiscale, norme in materia di tutoraggio, semplificazione fiscale e revisione del sistema sanzionatorio, la razionalizzazione organizzativa dell’Amministrazione finanziaria, nonché la revisione del contenzioso e della riscossione degli enti locali (ex artt. 5, 6, 7, 8, 9, 9-bis, e 10); l’articolo 4 sulla revisione dell’imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché sulla razionalizzazione della imposte indirette e del sistema dei giochi (ex artt. 11, 12, 13 e 15).
Il provvedimento conferisce al Governo la delega ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi recante la revisione del sistema fiscale, secondo i principi e criteri direttivi specificatamente indicati. In particolare il Governo è delegato ad intervenire in materia di: revisione del catasto dei fabbricati, evasione fiscale e abuso del diritto, revisione del rapporto tra fisco e contribuente nonché revisione della tassazione dei redditi.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.