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L'Inail rende alcune istruzioni operative sulla responsabilità solidale a seguito degli ultimi interventi legislativi sulla materia.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Responsabilità solidale sui premi assicurativi Circolare Inail n. 54/2012

16 Ottobre 2012
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L’Inail, con l’allegata circolare n. 54 dell’11 ottobre, torna sul tema della responsabilità solidale per fornire alcuni chiarimenti operativi, analogamente a quanto già fatto dall’Inps con circolare n. 106 dell’agosto scorso.

La necessità di tornare sul tema deriva dalle recenti modifiche normative apportate all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, prima dalla L. n. 35/2012 e, più di recente, dalla Riforma Fornero, L. n. 92/2012.

Nel riepilogare brevemente gli aspetti salienti dell’istituto dell’appalto e della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore che vige, come noto, per due anni dalla fine dell’appalto o del subappalto, l’Inail ha specificato che la responsabilità solidale riguarda l’intero premio assicurativo con esclusione, a decorrere dal 10/2/2012, data di entrata in vigore del decreto modificativo, delle sanzioni civili che rimangono a carico del debitore principale.

È stato inoltre ribadito che l’art. 35, co. 28 del D.L. n. 223/2006, così come modificato dalla L. n. 44/2012, riguarda ora esclusivamente la responsabilità solidale in ambito fiscale (trattenute fiscali e Iva).

L’istituto, però, allineandosi a quanto già affermato dall’Inps, ha ribadito che sino alla data di entrata in vigore di detta novellata norma (28 aprile 2012), per i premi assicurativi oggetto di responsabilità solidale, in base al precedente dettato normativo, tra appaltatore e subappaltatore vige il termine prescrizionale di cinque anni, e non anche di due anni. Su tale aspetto, come già preannunciato nella comunicazione Ance del 5 settembre 2012, si attendono chiarimenti dal Ministero del Lavoro.

Solo a decorrere, pertanto, dal 29 aprile 2012 , dovrebbe applicarsi, come già per il committente, la prescrizione di due anni sancita dall’art. 29 del D.Lgs. 276/2003.
Tale interpretazione lascia spazio a notevoli dubbi che dovranno essere chiariti dalle sedi competenti, in quanto si riteneva pacifico che anche la responsabilità solidale relativa ai premi assicurativi rientrasse in quella dell’art. 29 e che la sua durata, pertanto, fosse già di due anni dalla fine del subappalto.

Con riferimento, poi, alla nuova disciplina dell’art. 29, che prevede l’esclusione delle sanzioni civili dall’ambito di operatività della responsabilità solidale, l’Inail ha precisato che il giorno dal quale il responsabile solidale non è più responsabile per le stesse, coincide con tutti gli obblighi contributivi la cui scadenza è successiva al 10/2/2012, data di entrata in vigore del predetto D.L. 5/2012.

Sono state comunque allegate alla circolare alcune tabelle riepilogative della disciplina descritta.

Si rimanda alla circolare per quanto concerne le istruzioni operative rivolte al personale ispettivo e amministrativo.

 

8355-INAIL_CIRCOLARE_54_11_OTTOBRE_2012.pdfApri
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