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Pubblicato sulla G.U. n. 243/12 il Decreto Interministeriale, in vigore già dal 17 ottobre, che istituisce il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento dell’occupazione giovanile e femminile sul quale l'Inps ha fornito indicazioni operative con la circolare n. 122.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Decreto Interministeriale – Istituzione del fondo in favore dell’occupazione giovanile e femminile

19 Ottobre 2012
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2012, l’allegato Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che, in attuazione dell’art. 24, comma 27, del D.L. n. 201/2011, istituisce il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e femminile. Il Decreto è entrato immediatamente in vigore.
In particolare, al fine di incentivare la creazione di rapporti di lavoro stabili è stata prevista, nel limite di spesa di euro 196.108.953,00, per l’anno 2012 e di euro 36.000.000 per l’anno 2013, l’istituzione di alcuni incentivi riconosciuti per i contratti stipulati con giovani di età fino a 29 anni e con donne, indipendentemente dall’età anagrafica, fino a un massimo di 10 contratti per ogni datore di lavoro.
Nello specifico, si tratta di un importo pari a 12.000 euro in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato nonché nelle ipotesi di stabilizzazione di rapporti di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche nelle modalità di progetto o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro.
Tali incentivi operano nei confronti di rapporti di lavoro in essere o cessati entro 6 mesi ed esclusivamente nel caso di trasformazione in contratti a tempo indeterminato di durata anche parziale.
Nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, con incremento della base occupazionale, di giovani e di donne, sono riconosciuti i seguenti incentivi, il cui importo varia in relazione alla durata del contratto:
a) 3.000 euro per i contratti di durata non inferiore a 12 mesi;
b) 4.000 euro per i contratti superiori a 18 mesi;
c) 6.000 euro per i contratti di durata superiore a 24 mesi.
In merito, l’Inps, con l’allegata circolare n. 122 del 17 ottobre u.s., ha fornito alcune indicazioni operative per l’ottenimento degli incentivi in parola.
Nel precisare che la fruizione degli incentivi è subordinata alla regolarità contributiva nonché al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e all’osservanza dei contratti collettivi, ha chiarito che l’incentivo non spetta anche nelle ipotesi in cui:
a) l’assunzione o la trasformazione violi il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o cessato da un rapporto di lavoro a tempo determinato;
b) presso la stessa unità produttiva siano in atto sospensioni di lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale.
La domanda di ammissione potrà essere inoltrata esclusivamente con modalità telematica accedendo, tramite il sito www.inps.it, al modulo DON-GIOV disponibile in allegato, mediante l’applicazione “Diresco – Dichiarazioni di responsabilità del Contribuente”.
I suddetti incentivi saranno corrisposti dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda da parte dei datori di lavoro ed entro il limite delle risorse disponibili.
Le funzionalità che consentiranno di conoscere l’esito della procedura, nonché la variazione delle risorse disponibili verranno comunicate, con un successivo messaggio, dall’Istituto.

 

8410-Inps – Circolare n. 122-2012.pdfApri
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