[www.fiscooggi.it – 17/10/2012 – di Patrizia De Juliis]
Iva per cassa, sul sito del Df decreto attuativo e relazione
Il regime, applicabile previo esercizio di opzione da parte del soggetto passivo, avrà effetto già da quest’anno, per le operazioni eseguite a partire dall’1 dicembre
Pubblicato, sul sito del dipartimento delle Finanze, il decreto Mef che fissa le disposizioni attuative per la liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa.
Soglia estesa a due milioni
Il “decreto crescita” (Dl 83/2012) ha ampliato la platea dei contribuenti che possono fruire del regime dell’Iva per cassa, prevedendo l’esercizio dell’opzione per le imprese con volume d’affari non superiore a due milioni di euro (prima, con il Dl 185/2008, la soglia massima era 200mila euro). Nei due milioni, precisa la relazione illustrativa, si calcolano sia le operazioni soggette al regime di cassa sia quelle escluse, ad esempio, quelle legate al meccanismo del reverse charge.
Opzione dell’Iva per cassa
Il regime dell’Iva per cassa posticipa l’esigibilità dell’imposta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Inoltre, per chi lo adotta, è previsto il rinvio della detraibilità dell’imposta sui beni e servizi acquistati al momento del pagamento dei corrispettivi ai fornitori.
I cessionari o committenti che acquistano beni o servizi dal soggetto optante, invece, possono detrarre l’Iva sui predetti beni già al momento dell’effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.
L’imposta diviene comunque esigibile a un anno dall’operazione, salvo l’avvio di procedure concorsuali nei confronti del cessionario o committente prima del decorso di quel termine. Le modalità di opzione del regime (e della eventuale revoca) saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Per il 2012, primo anno di applicazione della norma, l’opzione avrà effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.
Operazioni escluse
Alcune operazioni sono escluse dalla disciplina dell’Iva per cassa: quelle effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta (ad esempio, i produttori agricoli); le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti o professioni; le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che assolvono l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile; le operazioni nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, già soggette alla classica esigibilità differita (articolo 6, quinto comma, Dpr n. 633/1972).
Al riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che il regime dell’Iva per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, secondo il regime d’imposta ordinario, da soggetti che, svolgendo più attività separate (articolo 36 del Dpr 633/1972), applicano sia regimi speciali sia quello ordinario.
Sono escluse, invece, dal differimento del diritto alla detrazione gli acquisti di beni o servizi assoggettati al meccanismo dell’inversione contabile, gli acquisti intracomunitari di beni, le importazioni di beni, le estrazioni di beni dai depositi Iva.
In caso di uscita dal regime
Se viene oltrepassata la soglia dei due milioni di euro nel corso dell’anno, il contribuente optante deve uscire dal regime dell’Iva di cassa e applicare quello ordinario a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il superamento del tetto.
L’uscita dal regime può avvenire anche in caso di revoca da parte del soggetto passivo.
In questi casi, per evitare la presenza di due regimi di liquidazione dell’imposta, il decreto attuativo ha previsto che, nella liquidazione dell’ultimo mese in cui è stata applicata l’Iva per cassa, venga computata a debito l’imposta relativa alle operazioni non ancora incassate.
Mancata annotazione in fattura
Per poter beneficiare del rinvio dell’esigibilità dell’Iva, sulle fatture emesse dovrà essere apposta la specifica annotazione che si tratta di operazione con “Iva per cassa”, riportando gli estremi della norma di riferimento. La mancata indicazione della dicitura costituirà, ai fini delle sanzioni, una violazione formale.