E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012 la legge 1 ottobre 2012, n. 178, recante “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici”.
La legge, che entrerà in vigore il prossimo 2 novembre, modifica il Testo Unico sulla Sicurezza nei seguenti punti:
· Art. 28 – E’ stato modificato il comma 1 prevedendo che la valutazione dei rischi riguardi anche i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, interessati da attività di scavo;
· Art. 91 – E’ stato aggiunto il comma 2-bis prevedendo che la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri sia eseguita dal coordinatore per la progettazione. Qualora il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata. L’attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell’autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare, nonché mediante misure di sorveglianza degli organismi competenti;
· Art 100 –E’ stato modificato il comma 1 prevedendo che il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) sia elaborato facendo specifico riferimento anche ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo;
· Art. 104 – E’ stato aggiunto il comma 4-bis che definisce impresa specializzata un’impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l’espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica, e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della Difesa (tale istituzione avverrà con decreto che sarà adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame);
· Allegato XI – Nell’elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori sono stati inseriti i lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo;
· Allegato XV – Al punto 2.2.3, tra i contenuti minimi del PSC in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere e alle lavorazioni, rientra anche l’analisi del rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.
Le modificazioni introdotte dalla legge in esame acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell’albo delle imprese specializzate, di cui sopra.
In allegato il testo della legge.
8446-Legge 1 ottobre 2012_n. 178.pdfApri