E’ all’esame, in prima lettura, in sede referente, presso la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati il disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)”
(DDL 5534-BIS/C – Relatori l’On. Renato Brunetta del Gruppo parlamentare PdL e l’On. Pier Paolo Baretta del Gruppo parlamentare PD).
Il provvedimento, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nei documenti di programmazione di bilancio e finanza pubblica, dispone il quadro di riferimento finanziario per il triennio 2013-2015, consentendo, come previsto dagli impegni assunti in Europa, di conseguire il pareggio di bilancio in termini strutturali nel 2013.
In particolare, fissa le riduzioni di spesa dei singoli Ministeri in base a quanto stabilito dall’art.7, commi da 12 a 15, del DL 95/2012, convertito dalla L. 135/2012 (cd. Spending review 2) individuate in appositi elenchi.
Tra le principali misure del provvedimento si segnalano, in particolare, le seguenti:
in materia tributaria e fiscale
– viene previsto, a modifica dell’art. 40 comma 1-ter del DL 98/2011, convertito dalla L 111/2011, l’aumento di un punto percentuale delle aliquote IVA, dal 21% al 22% e dal 10% all’11%,a partire dal 1° luglio 2013(art. 12 comma1);
– viene disposta la riduzione di un punto percentuale (da 23 a 22 punti e da 27 a 26) dell’aliquote IRPEF sui primi due scaglioni di reddito, a partire dall’anno di imposta 2013 (art. 12 comma 2);
– viene prevista la detassazione dei contratti di produttività, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 e nel limite massimo di 1.200 milioni nel 2013 e 400 milioni nel 2014, subordinatamente all’emanazione entro il 15 gennaio 2013 di un apposito decreto in mancanza del quale le risorse vengono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica (art. 12 comma 3);
– viene introdotta, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 e per i soggetti con reddito superiore a 15.000 euro: una franchigia di 250 euro per ciascuna spesa degli oneri deducibili di cui all’art. 10 comma 1, lettere a), c), d), e-ter), f), g), h), l-bis), l-ter) e l-quater), del DPR 917/1986 (tra cui canoni ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili e le indennità per perdita dell’avviamento in caso di cessazione della locazione di immobili ad uso non abitativo); una franchigia di 250 euro per ciascuna detrazione per oneri di cui all’articolo 15 del predetto DPR (tra cui interessi passivi sui mutui primi casa, spese sanitarie). Gli oneri indicati dal suddetto articolo 15 sono detraibili dall’imposta lorda per un ammontare non superiore a 3.000 euro per ciascuno periodo di imposta con esclusione tra l’altro delle spese sanitarie (art. 12 comma 4-10);
– viene abrogato il comma 9 dell’art. 1 della legge 296/2006 e il quarto periodo del comma 514 dell’art. 2 della legge 244/2007 sulla clausola di salvaguardia del TFR. Tali disposizioni prevedevano l’applicazione, ai fini della determinazione dell’IRPEF sui trattamenti di fine rapporto, delle aliquote vigenti al 31 dicembre 2006 se più favorevoli (art. 12 comma 11);
– viene introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un’imposta di bollo con aliquota dello 0,05% su alcune operazioni finanziarie, tra cui la compravendita di azioni e le operazioni su strumenti finanziari derivati (art. 12 commi 18-21);
– viene ridotta dal 27,5% al 20% la deducibilità prevista dall’art. 164, comma 1, del DPR 917/1986 delle spese relative alle autovetture utilizzate nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Resta ferma l’applicazione di tale previsione a partire dal periodo d’imposta 2013, ai sensi dell’art. 4, comma 73 della L. 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro) (art. 12 comma 22);
– viene prevista la rivalutazione del 15% dei redditi agrari e dominicali, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi per i periodi d’imposta 2012, 2013 e 2014 (art. 12 comma 29);
– viene modificato l’art. 33 del DL 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, prevedendo che l’onere per l’apporto al capitale sociale della società di gestione del risparmio – istituita con il compito di acquisire le quote dei fondi immobiliari chiusi a cui siano conferiti immobili degli enti locali oggetto di progetti di valorizzazione – non sia limitato per l’anno 2012 a 2 milioni di euro come previsto a legislazione vigente. Viene, altresì, prevista un’autorizzazione di spesa di tre milioni di euro per l’anno 2013 destinata all’apporto di capitale sociale della predetta SGR (art. 7 comma 3);
in materia di appalti e infrastrutture
– viene rimodulato, in base al valore della controversia, il contributo unificato dovuto per i ricorsi in materia di affidamento di lavori, servi e forniture di cui all’art. 119 del D.Lgs 104/2010. Il contributo dovuto viene, altresì, aumentato della metà per i giudizi di impugnazione (art. 3 comma 17 e 18);
– viene ridotto di euro 5 milioni per il 2013, di 3 milioni per il 2014 e di 2 milioni a decorrere dal 2015 il contributo per la realizzazione della Pedemontana di Formia di cui all’art. 1, comma 981 della L. 296/2006 (Finanziaria 2005) (art. 3 comma 50);
– viene ridotta di euro 24.138.218 a decorrere dall’anno 2013, la dotazione del Fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, destinata all’ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione possono contrarre per la realizzazione di investimenti ferroviari, di cui all’art. 2, comma 3, della legge 910/1986 (Finanziaria 1987) (art. 3 comma 51);
– viene autorizzata la spesa di: 300 milioni di euro per l’anno 2013, per lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria; 600 milioni per l’ anno 2013 e 50 milioni per ciascuno degli 2014 e 2015, per investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale da destinare prioritariamente alla prosecuzione delle opere in corso; 300 milioni per l’anno 2013 per la manutenzione straordinaria della rete stradale; 50 milioni per l’anno 2013e 400 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per la prosecuzione della realizzazione del MOSE; 60 milioni per l’anno 2013, 100 milioni per l’anno 2014e 530 milioni per l’anno 2015 per la linea Torino-Lione (art. 8 commi da 3 a 7);
– viene assegnata al Fondo per lo sviluppo e la coesione la somma aggiuntiva di 300 milioni di euro per l’anno 2013 per far fronte agli oneri derivanti da transazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale (si tratta, in particolare, delle penalità contrattuali per la mancata realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina)(art. 8 comma 8);
in materia di edilizia e ambiente
– viene istituito un apposito fondo, con la dotazione di 900 milioni di euro per l’anno 2013, per finanziare interventi urgenti a favore, tra gli altri, della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell’Aquila (art. 8 comma 21);
– viene modificata la disposizione di cui all’art. 1, comma 26-ter del DL 95/2012, convertito dalla L. 135/2012, sulla sospensione dei contributi per interventi di restauro e altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, prevedendo che tale sospensione operi fino al pagamento dei contributi già concessi alla data di entrata in vigore del suddetto DL 95/2012 (7 luglio 2012) e non ancora erogati ai beneficiari (art. 3 comma 64);
– viene istituito dall’anno 2013 il Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica destinato tra l’altro alla realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole (art. 3 comma 75);
in materia di finanza pubblica
– vengono previste riduzioni di spesa per gli enti territoriali. In particolare, a modifica dell’art. 16, comma 2 del DL 95/2012, viene previsto che gli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da assicurare l’importo di 700 milioni di euro per l’anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. Vengono, altresì, rimodulate le riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, del fondo perequativo ed i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni e alle Province della Regione Sicilia e della Regione Sardegna, di cui all’art. 16 del Dl 95/2012 (art. 5, commi 1, 3 e 4);
– viene incrementato di 130 milioni euro, per l’anno 2013, il Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazioni di grave squilibrio finanziario (art. 8 comma 10);
– viene ridotta di 631.662.000 milioni, per l’anno 2013, la dotazione del Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, di cui all’art. 7-quinquies del DL 5/2009, convertito dalla L 33/2009 (art. 8 comma 18);
– viene incrementato di 500 milioni di euro, per l’anno 2013, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, istituito dall’art. 6, comma 2, del DL 154/2008, convertito dalla L. 189/2008 per le finalità di cui all’art. 5-bis del DL 138/2011 per lo Sviluppo delle Regioni dell’Obiettivo convergenza e per la realizzazione del Piano Sud (art. 8 comma 22);
– viene prorogato al 31 dicembre 2013, il termine in scadenza il 31 dicembre 2012, del divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali delle Regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all’art. 1 comma 51 della L 220/2010 (art. 6 comma 3);
in materia di lavoro e previdenza
– viene ridotto lo stanziamento per il Fondo sociale per occupazione e formazione di 30 milioni di euro per il 2013 e di 11.022,401 di euro a decorrere dal 2015 (art. 3 comma 7).
Il provvedimento si compone, inoltre:
– di due allegati rispettivamente all’articolo 1 e 2: nell’Allegato 1 vengono fissati i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per gli anni 2013, 2014 e 2015; nell’Allegato 2 vengono introdotte modifiche alla misura dei trasferimenti dovuti dallo Stato alle gestioni previdenziali indicate;
– e di una serie di Tabelle indicate nell’articolo 13. Si tratta delle tabelle A e B (che riportano gli importi dei fondi speciali per la copertura di nuovi provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento); la tabella C (che indica le quote da iscrivere in bilancio per il finanziamento delle leggi di spesa permanente); la tabella D contiene, invece, le riduzioni di autorizzazioni di spesa di parte corrente; la tabella E recante gli importi delle quote destinate al finanziamento delle leggi che, nel triennio di riferimento, dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale con i relativi rifinanziamenti, riduzioni e rimodulazioni.
Il provvedimento entrerà in vigore il 1° gennaio 2013.