In merito al contratto di apprendistato professionalizzante, il Ministero del lavoro precisa che la contrattazione collettiva può prevedere una riduzione della durata standard della formazione esclusivamente in funzione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire.
Alla luce delle disposizioni del d.lgs. n. 167/2011 sulla materia, dei principi costituzionali di parità di trattamento e di quelli comunitari sulla libera concorrenza, non è possibile prevedere una riduzione del monte ore di formazione unicamente sulla base di elementi del tutto estranei alla età dell’apprendista o al fabbisogno formativo utile al raggiungimento della qualifica contrattuale.
E’ quanto affermato dal Ministero del lavoro, con l’interpello n. 34/2012, in risposta ad un quesito avanzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro circa la legittimità delle clausole della contrattazione collettiva che, in ordine all’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, prevedano una riduzione dell’impegno formativo in caso di verifica del Piano Formativo Individuale (PFI) ad opera dell’ente bilaterale, nel rispetto delle specifiche disposizioni del ccnl.
Il dicastero sottolinea che la normativa di riferimento affida sì alle parti sociali l’individuazione, tra l’altro, della durata della formazione, ma ciò esclusivamente in funzione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire.
E’ quindi possibile prevedere che la durata standard del monte ore formativo sia ridotta, ad esempio, nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia 29 anni anziché 18 o abbia avuto esperienze professionali analoghe a quella oggetto del contratto di apprendistato, mentre non possono ritenersi efficaci sotto il profilo pubblicistico le riduzioni previste dalla contrattazione collettiva in ragione della semplice validazione del PFI da parte dell’ente bilaterale o dell’adesione all’ente stesso.
Pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti, il personale ispettivo potrà impartire un provvedimento di disposizione, ai sensi dell’art. 7 del Testo Unico dell’apprendistato, ordinando una integrazione del PFI e della formazione non effettuata.
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