Confermata dal Ministero del Lavoro la possibilità per le imrpese di accedere alla procedura di mobilità anche nel caso in cui durante il periodo di Cigs, già autorizzato, venga meno il requisito dimensionale minimo previsto dalla legge
Con risposta ad istanza d’interpello n. 29/12, di cui si allega copia, il Ministero del lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla possibilità di accedere alla procedura di mobilità per le aziende commerciali nelle quali, durante il periodo di cassa integrazione straordinaria precedentemente concessa, venga meno il rispetto del requisito dimensionale.
Il Ministero del lavoro, al riguardo, ha confermato che, in caso di procedura di mobilità avviata ai sensi dell’art. 4 della L. n. 223/91, qualora nel corso dell’attuazione del programma di cassa integrazione straordinaria, approvata per le causali di intervento di cui all’art. 1 della L. n. 223/91, l’impresa ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi, il requisito dimensionale (superiore a 15 dipendenti per l’industria e 50 dipendenti per il commercio) deve sussistere solo al momento della presentazione della richiesta di ammissione al relativo intervento straordinario di integrazione salariale con riferimento alla media occupazionale del precedente periodo semestrale, cosi come stabilito dal citato art. 1 della L. n. 223/91.
In virtù di quanto sopra, pertanto, l’impresa potrà avviare la procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 223/91, durante o al termine dell’intervento della cassa integrazione straordinaria, nel corso delle sospensioni dal lavoro ex art. 1 della L. n. 223/91 , anche qualora il livello occupazionale sia sceso al di sotto del relativo limite dimensionale ( superiore a 15 dipendenti per l’industria).
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