[Italia Oggi – 14/11/2012 – di Andrea Mascolini]
In Gazzetta una circolare interpretativa su codice dei contratti pubblici e regolamento attuativo
Progetti, niente gara fino a 40.000 euro
Aggiudicazione a ribasso per gli incarichi fino a 100 mila euro
Legittimo affidare incarichi di progettazione in via diretta fino a 40mila euro; ammesso il ricorso al prezzo più basso per incarichi al di sotto dei 100 mila euro; possibile trasformare l’avvalimento in subappalto ma senza superare il limite del 30% della «categoria prevalente»; le stazioni appaltanti nelle procedure ristrette per gare di progettazione possono utilizzare anche criteri diversi da quelli del regolamento. È quanto prevede la circolare n. 4536 del 30 ottobre 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, predisposta dal
ministero delle Infrastrutture e trasporti (a firma di Bernedette Veca, direttore per la regolazione dei contratti pubblici) che reca «primi chiarimenti» sull`applicazione di alcune norme del Regolamento del Codice dei contratti pubblici alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La necessità dell`intervento interpretativo del dicastero di Porta Pia, che con tutta probabilità non rimarrà isolato considerando le numerose modifiche apportate al Codice dei contratti in quest`ultimo anno, che comportano anche conseguenze interpretative sul Regolamento attuativo e, comunque dubbi per gli operatori del settore. Con il dettagliato provvedimento interpretativo, che origina anche da diverse segnalazioni trasmesse da operatori del settore, si affrontano alcuni profili della disciplina degli affidamenti in economia per la quale il decreto legge 70/2011 ha inciso sul comma 11 dell`art. 125 del codice, innalzando il limite dell`importo consentito per affidamento diretto in economia di servizi e forniture da 20mila euro a 40mila euro. La questione che si è posta, soprattutto con riferimento all`articolo 267, comma 10 del Regolamento, riguardava l`efficacia della modifica rispetto alle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura stante il mancato coordinamento fra norma del Codice (con la soglia a 40 mila euro) e norma regolamentare (con il tetto a 20mila euro). La circolare chiarisce che anche per i servizi di ingegneria vige il limite dei 40.000 euro, sia per principio generale di gerarchia delle fonti, sia per la soppressione del riferimento al secondo periodo del comma 11 dell`art. 125 (contenuta nell`art. 267, comma 10) che quindi «ha inteso assoggettare, integralmente, anche i servizi attinenti l`architettura e l`ingegneria al regime generale di cui all`art. 125, comma 11, del codice dei contratti». Sempre con riguardo alle gare di progettazione la circolare chiarisce anche che al di sotto della soglia dei 100 mila euro le stazioni appaltanti possono applicare il criterio del prezzo più basso, senza l`obbligo, previsto per gli affidamenti oltre i 100 mila euro, di utilizzare il criterio dell`offerta economicamente più vantaggiosa, anche perché «l`obbligo di servirsi della procedura di cui all`art. 57, comma 6, del codice contempla utilmente il ricorso ad entrambi i criteri di aggiudicazione». Si chiarisce anche il problema interpretativo di mancato coordinamento fra l`articolo 62 del Codice e l`articolo 265 del regolamento sulle procedure ristrette per servizi di progettazione, stabilendo che, in ragione del principio della gerarchia delle fonti e della natura non delegificante del Regolamento, oltre alla scelta degli offerenti effettuata per metà a sorteggio e per metà con i criteri del Regolamento, le stazioni appaltanti possono «indicare nel bando di gara diversi criteri, purché oggettivi, non discriminatori e rispettosi del principio di proporzionalità». Per l`avvalimento per servizi e forniture si precisa che ove manchi il contratto di avvalimento scatta l`esclusione del concorrente dalle procedure selettive e che ciò
«si concretizza sia nell`ipotesi di «mancanza materiale» del contratto, sia in presenza di un difetto costitutivo e giuridicamente rilevante dello stesso (contratto nullo, sottoposto a condizione meramente potestativa ovvero altre ipotesi di nullità del contratto)». Per i lavori si precisa che la possibilità di mutare l`avvalimento in subappalto non potrà mai avvenire oltre il limite del 30% della categoria prevalente. La circolare chiarisce inoltre che l`impresa in pendenza del rilascio del rinnovo dell`attestazione Soa, può partecipare alle procedure selettive nel caso in cui la stessa abbia richiesto di sottoporsi alla verifica triennale (stipulando apposito contratto con la Soa) prima della scadenza del triennio.