Pubblicato sulla G.U. il DPCM 16/10/2012 che prevede, per l'anno in corso, a titolo di anticipazione, l’ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per una quota complessiva di 13.850 unità. Nel merito, è stata diramata la circolare congiunta Ministero del lavoro e Ministero dell'Interno n. 7301/2012, con le relative indicazioni operative
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 273/12 è stato pubblicato il DPCM 16 ottobre 2012 attinente la programmazione transitoria, per l’anno in corso, dei flussi d’ingresso dei lavoratori extra comunitari per lavoro non stagionale.
Il provvedimento prevede, a titolo di anticipazione, l’ingresso nel territorio nazionale per una quota complessiva di 13.850 unità, ripartita come segue:
• 2.000 unità per lavoro autonomo riservate a cittadini stranieri residenti all’estero appartenenti a specifiche categorie (art. 2).
• 100 unità per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo per lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile (art. 3).
• 10.500 unità riservate a coloro che devono convertire in lavoro subordinato il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo. In questo specifico ambito le quote sono così suddivise:
– 4.000 quote riservate a chi abbia un permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
– 6.000 quote riservate a chi abbia un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
– 500 quote riservate a chi abbia un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall’Italia ma da altro Stato membro dell’Unione europea.
• 1.250 unità riservate a coloro che devono convertire il permesso di soggiorno in lavoro autonomo, ripartite come segue:
– 1.000 quote riservate a chi abbia un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
– 250 quote riservate a chi abbia un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall’Italia ma da altro Stato membro dell’Unione europea.
Le quote per lavoro subordinato saranno ripartite sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli Unici per l’immigrazione.
A tal proposito, il Ministero del lavoro, congiuntamente con il Ministero dell’Interno, ha pubblicato la circolare n. 7301 del 26 novembre 2012 con la quale sono state impartite le relative indicazioni operative.
Le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche a partire dalle ore 9.00 del 7 dicembre 2012 e fino alle ore 24 del 30 giugno 2013, utilizzando i modelli indicati nella circolare, e saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.
Il dicastero precisa che le procedure concernenti le modalità di registrazione degli utenti, di compilazione dei moduli e di invio delle istanze sono identiche a quelle da tempo in uso sul sito del Ministero dell’Interno www.interno.gov.it dove, a partire dalle ore 8.00 del 4 dicembre 2012, sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli.
Per ottenere assistenza tecnica e giuridica durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, tutti gli utenti registrati potranno utilizzare il servizio di help desk presente sull’home page dell’applicativo; per le associazioni e i patronati accreditati rimarrà disponibile il numero verde già attivo.
In ordine alla procedura successiva all’inoltro delle domande di conversione, viene chiarito che il lavoratore, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, dovrà presentare la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro – valida come impegno all’assunzione – utilizzando il modello Q ricevuto insieme alla lettera di convocazione. Successivamente, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione secondo le norme vigenti.
Il Ministero evidenzia, infine, che le quote di ingresso fissate dal decreto in esame si aggiungono alle 4.000 quote di ingresso già previste dal D.P.C.M. del 13 marzo 2012 per i lavoratori stranieri formati nel Paese di origine ai sensi dell’articolo 23 del Testo Unico sull’immigrazione (D.lgs. n. 286/98), in riferimento ai quali, sulla quota residuale, le domande di assunzione potranno essere ancora presentate fino alla predetta scadenza del 30 giugno 2013 (Modello B-PS).
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