Con l’allegata nota n. 36 del 22 novembre u.s., il Ministero del lavoro ha risposto all’istanza di interpello avanzata da Federalberghi in merito all’applicabilità del regime sanzionatorio di cui all’art. 18, comma 3, del D.Lgs n. 276/2003, introdotto dall’art. 3 del D.Lgs n. 24/2012, in caso di mancata o non corretta effettuazione della comunicazione periodica di contratti di somministrazione di lavoro.
Il Dicastero ha ricordato che, ai sensi dell’art. 24, comma 4, lett. b) del D.Lgs n. 276/2003, l’utilizzatore deve obbligatoriamente comunicare “alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale(…) b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati”.
E’ stato precisato, inoltre, che tale adempimento deve essere espletato entro il 31 gennaio di ogni anno con riferimento ai contratti di lavoro sottoscritti l’anno precedente, pena una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a € 1250, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 18 del D.Lgs n. 276/2003.
Il Dicastero ha, inoltre, chiarito che il suddetto termine, già indicato in una precedente nota del 3 luglio u.s., n. 37/12187, non preclude la possibilità per la contrattazione collettiva di individuarne un altro che vada oltre il 31 gennaio, ferma restando l’applicazione della sanzione di cui sopra in caso di mancato rispetto di tale termine.
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