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Nel testo che sostituisce la L.11/2005 previsti, tra l’altro: il rafforzamento del raccordo tra Governo e Parlamento nella fase di formazione delle politiche e normative UE; lo sdoppiamento della legge comunitaria in legge di delegazione europea e legge europea; la disciplina organica degli aiuti di Stato.

Archivio, Governo e Parlamento

Partecipazione dell’Italia alla normativa ed alle politiche dell’UE: ok definitivo della Camera

29 Novembre 2012
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L’Aula della Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva, in terza lettura, il disegno di legge su “Norme generali sulla Partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea” (DDL 2854-B/C ed abb.), che sostituisce la L.11/2005, introducendo una riforma organica delle norme che regolano a partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche europee.
 
 Nel testo, in particolare, viene previsto:
 
·         Raccordo tra Governo e Parlamento
Il Presidente del Presidente Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei  trasmettono al Parlamento, contestualmente alla ricezione, tutti i progetti di atti legislativi dell’UE, accompagnati, nei casi di particolare rilevanza, da una nota illustrativa della valutazione del Governo e con l’indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione.
Le Camere hanno facoltà di adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo sui progetti e atti europei ed il Governo assicura che la posizione rappresentata dall’Italia in sede europea sia coerente con gli indirizzi suddetti. Nel caso in cui il Governo non possa attenersi agli indirizzi stessi, deve riferire tempestivamente agli organi parlamentari, fornendo adeguate motivazioni della posizione assunta.
Il Governo illustra, altresì, al Parlamento, prima delle riunioni del Consiglio europeo, la posizione che intende assumere, che tiene conto degli eventuali atti di indirizzo delle Camere e informa gli organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo, nonchè del consiglio dell’UE, entro quindici giorni dalle stesse.
Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei assicura il raccordo del Governo con il Parlamento e, in particolare, con le Commissioni parlamentari competenti per ciascuna materia, ai fini del tempestivo ed efficace adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE. Le Camere, in coordinamento con il Governo, intervengono nella fase di fondazione delle normative e delle politiche, secondo quanto previsto dal Trattato sull’Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il Governo assicura, inoltre, l’assistenza documentale e informativa della Rappresentanza dell’Italia presso l’Unione europea agli uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica presso le istituzioni europee.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro per gli affari europei, trasmette tempestivamente alle Camere le relazioni e le note informative predisposte dalla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione europea con riferimento sia a riunioni sia ad atti o progetti di atti adottati, iniziative e procedure di precontenzioso. Il Governo informa e consulta, altresì, periodicamente le Camere in merito al coordinamento delle politiche economiche e di bilancio e al funzionamento dei meccanismi di stabilizzazione finanziaria.
Il Governo informa tempestivamente le Camere di ogni iniziativa volta alla conclusione di accordi tra gli Stati membri dell’Unione europea che prevedano l’introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria o comunque producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica. L’Esecutivo deve, altresì, assicurare che la posizione rappresentata dall’Italia nella fase di negoziazione degli accordi suddetti tenga conto degli atti di indirizzo adottati dalle Camere, fornendo appropriate motivazioni della posizione assunta nel caso in cui non abbia potuto conformarsi agli atti di indirizzo.
Qualora il Governo partecipi ad una procedura di consultazione avviata dalle Istituzioni dell’Unione europea deve darne conto alle Camere trasmettendo tempestivamente i commenti inviati alle istituzioni europee.
Le Camere possono far pervenire alle istituzioni dell’Unione europea e contestualmente al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee. I documenti tengono conto di eventuali osservazioni e proposte delle Regioni.
In merito alla disciplina della riserva di esame parlamentare, secondo cui le Camere o il Governo stesso in sede di Consiglio dell’UE possono decidere di apporre una riserva d’esame sui progetti di atti comunitari ( per cui l’Esecutivo dovrà attendere la conclusione dell’esame parlamentare, prima di procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell’UE) viene previsto il termine di 30 giorni per la conclusione dell’esame e la conseguente pronuncia parlamentare sull’atto.
 
·         Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà
Ciascuna Camera può esprimere, secondo le modalità previste nel rispettivo Regolamento, un parere motivato sulla conformità al principio di sussidiarietà (secondo il quale, nelle materie in cui non ha competenza esclusiva l’Unione interviene solo nella misura in cui gli obiettivi prefissati dai trattati non possono essere adeguatamente raggiunti dagli Stati membri) dei progetti di atti legislativi dell’UE, ovvero delle proposte di atti basate sull’articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ai sensi del Protocollo n. 2 sull’applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Tale parere motivato viene inviato ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea, e contestualmente trasmesso anche al Governo. Ai fini dell’espressione del parere le Camere possono, altresì, consultare i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome.
 
·         Sdoppiamento della legge comunitaria
Vengono previste due distinte leggi: la legge di delegazione europea e la legge europea. La prima, da presentarsi entro il 28 febbraio di ogni anno, recherà esclusivamente deleghe legislative per il recepimento delle direttive europee e delle decisioni quadro (legge di delegazione), la seconda, eventuale, recherà disposizioni di attuazione diretta (legge europea). In particolare, i contenuti della legge di delegazione rispecchiano sostanzialmente quelli dell’attuale legge comunitaria e riguardano disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa per: recepimento delle direttive europee e delle decisioni quadro; recepimento in via regolamentare delle direttive, disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell’Unione europea; attuazione di eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei; adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti delegati, emanazione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell’Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome, nonchè disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l’applicazione di atti dell’Unione europea nelle materie di competenza concorrente di cui all’art.117, terzo comma, Cost. e norme che, nell’ambito del conferimento delle deleghe legislative citate autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l’armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.
Vengono, inoltre, disciplinate le procedure per l’esercizio della delega e i principi e criteri generali di delega, attualmente disciplinati di anno in anno, in ciascuna legge comunitaria. Tra questi, è stato introdotto in particolare, un principio (c.d. gold plating) secondo il quale gli atti di recepimento di direttive dell’Unione europea non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell’articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della L.246/2005 (sulla semplificazione e riassetto normativo
Inoltre, nel caso di ulteriori esigenze di recepimento di obblighi comunitari, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, un ulteriore disegno di legge di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea (legge di delegazione europea, secondo semestre).
La legge europea conterrà invece: disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dalla partecipazione all’UE; disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica Italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea; disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l’applicazione di atti dell’Unione europea; disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai Trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell’Unione europea; disposizioni emanate nell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione in cui si prevede l’intervento dello Stato nel caso di inerzia da parte delle regioni e province autonome nell’attuazione di normative comunitarie di loro competenza
In casi di particolare importanza politica, economica e sociale, tenuto conto anche di eventuali atti parlamentari di indirizzo, viene previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli Affari europei, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenti alle Camere un apposito disegno di legge per dare attuazione o assicurare l’applicazione di un atto normativo dell’Unione europea riguardante le materie di competenza legislativa statale. Tale provvedimento non può contenere disposizioni di delegazione legislativa, né altre disposizioni, anche omogenee per materia, che non siano in diretta correlazione con l’attuazione o l’applicazione dell’atto normativo in recepimento, salvo che la natura o la complessità della normativa le rendano indispensabili.
 
·         Disciplina degli aiuti di Stato
Nel testo viene disciplinata in maniera organica la materia degli aiuti di Stato. In particolare, riguardo agli aiuti pubblici concessi per calamità naturali, che gli stessi possono essere concessi a soggetti che esercitano un’attività economica, nei limiti del 100 per cento del danno subito, ivi comprese le somme dei versamenti a titolo di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, a condizione che:
– l’area geografica nella quale il beneficiario esercita la propria attività economica rientri fra quelle per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
– vi sia prova che il danno, nelle sue componenti di danno emergente e di lucro cessante, è conseguenza diretta dell’evento calamitoso;
– l’aiuto pubblico, anche se concesso da diverse autorità – di livello statale, regionale o locale – non superi complessivamente l’ammontare del danno subito;
– l’aiuto pubblico, cumulato con eventuali altri risarcimenti del medesimo danno, provenienti da altre fonti, non superi complessivamente l’ammontare del danno, maggiorato dell’importo dell’eventuale premio assicurativo pagato per l’anno in corso.
Le modalità di attuazione della disposizione sono demandate ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e nelle more dell’adozione dello stesso, la concessione degli aiuti è soggetta all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art.108 del TFUE.
 
·         Nuclei di valutazione degli atti UE
Viene prevista l’individuazione all’interno delle amministrazioni statali, al fine di assicurare una più efficace partecipazione dell’Italia alla formazione del diritto dell’Unione europea e la puntuale attuazione dello stesso nell’ordinamento interno, di uno o più nuclei europei, che operano in collegamento con la Presidenza del Consiglio – dipartimento per le politiche europee e ove necessario con altre amministrazioni, assicurando il monitoraggio delle attività di rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni e contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali.
 
Ulteriori norme del testo riguardano, tra l’altro: la disciplina del  Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE, ex CIACE) ed il relativo Comitato tecnico permanente; l’informazione al Parlamento sulle procedure giurisdizionali e di precontenzioso riguardanti l’Italia ed il relativo controllo parlamentare; la relazione trimestrale sui flussi finanziari con l’UE; la disciplina delle sessioni europee della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali; la partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell’Unione europea; la partecipazione delle regioni, province autonome ed enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell’UE; il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni od altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell’UE.
 
Si vedano precedenti del 25 marzo 2011 e del 25 ottobre 2012.
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