[Italia Oggi – 29/11/2012 – di Matteo Barbero]
Due circolari del Mineconomia con le indicazioni per accelerare i versamenti ai fornitori
Certificazione debiti azzoppata
Enti nel Patto di stabilità, il termine di un anno non vale
Trenta giorni per certificare i crediti verso i fornitori e 12 mesi per pagarli. Ma il secondo termine non si applica agli enti soggetti al Patto di stabilità interno.
Con due circolari gemelle pubblicate ieri (la n. 35 e la n. 36), il Mef ha fornito le indicazioni operative per procedere alla certificazione dei crediti per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, nonché delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
Il meccanismo è quello disegnato dall`articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del dl 185/2008 e sviluppato dai decreti adottati dallo stesso Mef lo scorso 22 maggio.
Da allora il quadro normativo ha subito alcune rilevanti modifiche. In particolare, è stato ridotto a 30 giorni dal momento dell`istanza di certificazione il termine, prima fissato in sessanta giorni, oltre il quale i creditori possono richiedere la nomina del commissario ad acta nel caso in cui l`amministrazione o ente debitore non abbia rilasciato la certificazione o attestato l`insussistenza o inesigibilità del credito. Per accelerare i tempi è in corso di implementazione una piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni. Quando tale modalità sarà pienamente attiva (attualmente l`operatività è limitata alle sole funzionalità che consentono la registrazione delle amministrazioni e degli enti), essa soppianterà la procedura ordinaria (cartacea). Tuttavia, precisano le circolari, i procedimenti già avviati in questa forma dovranno proseguire con la medesima modalità.
Per le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali la circolare 35 si preoccupa di definire ogni singolo passaggio dell`iter procedurale, che deve condurre alla verifica circa le condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti. Chi ha assunto l`impegno di spesa deve trasmettere all`ufficio centrale del bilancio o alle ragionerie territoriali dello Stato una bozza di
certificazione, unitamente alla documentazione giustificativa dei requisiti del credito, richiedendo il nulla osta al rilascio. Verificato con esito positivo il predetto riscontro, l`Ucb/Rts
restituisce il modello all`amministrazione con apposto il timbro del nulla osta al rilascio della certificazione. In caso contrario l`ufficio di riscontro restituisce il modello senza il timbro di nulla osta. In tal caso l`amministrazione statale debitrice non potrà rilasciare la certificazione e
dovrà immediatamente comunicare al creditore istante l`insussistenza o l`inesigibilità del credito. Per consentire la conclusione del procedimento di rilascio della certificazione nel previsto termine di 30 giorni dalla ricezione dell`istanza, la documentazione sopra indicata deve essere trasmessa all`Ucb/Rts non oltre dieci giorni dalla predetta ricezione e la verifica da parte di questi ultimi deve concludersi, con la comunicazione dell`esito della stessa e del nulla osta, entro i successivi dieci.
Per Regioni ed enti locali, ovviamente, la circolare n. 36 non entra nel merito dell`organizzazione del procedimento, che è rimessa all`autonomia di ogni amministrazione, limitandosi a definire le modalità dell`eventuale nomina, da parte della Rts competente, del commissario ad acta in caso di ritardo.
La certificazione del credito rilasciata dall`amministrazione o ente debitore deve contenere, di norma, l`indicazione della data prevista di pagamento, che non deve essere superiore ai 12 mesi dalla data dell`istanza di certificazione. Fanno eccezione, come detto, le Regioni e gli enti locali soggetti al Patto, che possono omettere tale indicazione, potendo rilasciare la certificazione senza l`indicazione di una data. Considerate le diverse modalità applicative del Patto, precisa la circolare, tale facoltà è concessa, per le regioni, con riferimento sia ai pagamenti correnti che in conto capitale, per gli enti locali con riferimento ai soli pagamenti in conto capitale.
I pagamenti dei crediti certificati avvengono a favore del soggetto cessionario (generalmente un istituto finanziario, vale a dire una banca, una società di factoring), per i crediti oggetto di cessione, a favore dell`agente della riscossione, per i crediti che hanno formato oggetto di compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Questa opzione, inizialmente possibile solo per i creditori di regioni, enti locali e Ssn, è ora estesa anche a quelli degli enti statali.