Il Tar Veneto, con sentenza n. 1389 del 16/11/2012, è intervenuto a chiarire una controversia sorta in merito all’ambito di applicazione di una norma della Regione Veneto che ha sospeso, fino all’approvazione della nuova normativa regionale in materia di commercio e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2012, i procedimenti per il rilascio di autorizzazioni commerciali relativi a grandi strutture di vendita e parchi commerciali.
Il Tar ha ritenuto illegittimo il provvedimento del Comune che ha disposto la sospensione di un procedimento per l’apertura di una media struttura di vendita sul presupposto che si trattava di struttura confinante su tre lati con un parco commerciale.
Il Tar ha infatti precisato che la norma sul blocco delle autorizzazioni non può che avere carattere eccezionale e derogatorio dalla disciplina ordinariamente applicabile. In quanto tale, non può trovare estensioni al di fuori delle fattispecie tassativamente contemplate dalla stessa e la sua formulazione letterale costituisce un ostacolo non superabile all’accoglimento della tesi interpretativa del Comune.
A sostegno della propria tesi il Tar ha ribadito come, in materia di commercio, il legislatore nazionale sia recentemente intervenuto disponendo una più incisiva liberalizzazione rispetto al passato. In particolare l’art. 31, comma 2, del DL 201/2011 ha disposto che “secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano e i beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012”.
Tale norma, pur fissando un chiaro indirizzo verso la liberalizzazione del settore, non reca tuttavia una disciplina sufficientemente precisa ed incondizionata da poter essere direttamente applicabile, almeno nella parte in cui fa comunque salvi i limiti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali e necessita pertanto, per poter essere attuata, di un adeguamento della legislazione con la quale il principio di liberalizzazione di nuova introduzione interferisce o, quantomeno, di un’opera di coordinamento in via interpretativa di non immediata definizione. In tale contesto la Regione Veneto, con l’art. 4 della LR 30/2011 ha disposto che “ai fini di assicurare un maggior livello di tutela degli interessi pubblici generali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), nelle more dell’approvazione della nuova normativa regionale in materia di commercio al dettaglio su area privata e comunque entro e non oltre il termine di un anno dall’entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali relativi a grandi strutture di vendita e parchi commerciali, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le ipotesi di trasferimento di sede e di modificazione delle autorizzazioni rilasciate, di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e d) della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15”.