L’Aula della Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto legge 174/2012, con il nuovo titolo “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa” (
DDL 5520-B/C, Relatori gli Onorevoli Pierangelo Ferrari del Gruppo parlamentare PD e Chiara Moroni del Gruppo parlamentare FLTP) con la votazione di fiducia sul testo approvato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio, identico a quello trasmesso dal Senato.
Tra le principali disposizioni del testo, si evidenziano:
IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI
– viene previsto che la dichiarazione IMU per il 2012, deve essere effettuata entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell’IMU e delle relative istruzioni;
– in merito alla norma che interviene sull’art. 191 del D.Lgs 267/2000 – secondo il quale gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria – viene previsto che per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi sottopone all’Organo Consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all’adozione della deliberazione consiliare;
– viene potenziato il controllo della Corte dei Conti sulle regioni, prevedendo, tra l’altro, che sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, con le procedure previste per il controllo preventivo sugli atti dello Stato di cui all’art. 3 della L.20/1994 e con la riduzione alla metà dei termini, gli atti normativi a rilevanza esterna, aventi riflessi finanziari ed emanati dal governo regionale; gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati dal governo regionale e dall’amministrazione regionale, in adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea; nonché gli atti di programmazione e pianificazione regionali, ivi compreso il piano di riparto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale;
– viene introdotta una norma interpretativa ai fini della determinazione dell’importo massimo della riduzione del fondo sperimentale o del fondo perequativo, di cui al comma 2, lettera a), dell’art. 7 del D.Lgs 149/2011 (prima delle modifiche apportate dal DL 16/2012, convertito dalla legge 44/2012), in caso di mancato rispetto del patto da parte degli enti locali. disposizioni in tema di Patto di stabilità interno;
– in materia di riduzione dei costi della politica delle regioni e controlli sugli enti locali, altre norme, riguardano, tra l’altro: gli obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive di governo; il sistema di controllo interno; il controllo di regolarità amministrativa e contabile; l’introduzione del controllo strategico per la verifica dello stato di attuazione dei programmi; l’introduzione di un sistema di controlli sulle società partecipate; l’introduzione del controllo sugli squilibri finanziari; il potenziamento dei poteri di controllo della Corte Conti finalizzato alla legittimità e regolarità delle gestioni e la funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio; il divieto per gli amministratori riconosciuti responsabili, in primo grado, di aver contribuito al verificarsi del dissesto finanziario dell’ente di ricoprire cariche elettive per un periodo di dieci anni; l’introduzione della nuova “procedura di riequilibrio finanziario pluriennale” in caso di squilibri strutturali di bilancio tali da provocare il dissesto dell’ente locale.
SUL SISMA DEL MAGGIO 2012
– con una norma di modifica all’articolo 1 del disegno di legge di conversione sono stati fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati e gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del DL 194/2012 – che interviene sulla speciale procedura prevista dall’art. 11, comma 7 del testo volta a concedere ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni, per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi. Tali norme sono state riversate in un apposito emendamento approvato al Senato (vedi dopo). Il decreto leggeandrà, quindi, a decadere senza conversone;
– viene previsto, in deroga al Codice Appalti, che i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi non sono ricompresi tra quelli soggetti a gara previsti dall’articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs 163/2006. Al riguardo, viene precisato che restano fermi i controlli antimafia previsti dall’art. 5-bis del predetto DL da effettuarsi secondo le linee guida del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere;
– viene prevista, per l’efficacia dei controlli antimafia, l’istituzione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo delle Province interessate alla ricostruzione di elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione;
– nell’ambito degli interventi per la ricostruzione, la presentazione da parte dell’affidatario della richiesta di subappalto (di cui all’art. 118 del DLgs 163/2006 – Codice Appalti), unitamente alla documentazione ivi prevista, costituisce in ogni caso titolo sufficiente per l’ingresso del subappaltatore in cantiere e per l’avvio da parte di questi delle prestazioni oggetto di subaffidamento. È fatto salvo ogni successivo controllo della stazione appaltante in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. Le autorizzazioni al subappalto dei lavori realizzati o in corso di realizzazione hanno efficacia, in ogni caso, dalla data delle relative richieste;
– con una norma che riproduce il contenuto del DL 194/2012 (vedi sopra), viene previsto che, fermo restando l’obbligo di versamento dei tributi, contributi e premi nonché degli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito d’impresa, compresi i titolari di reddito di impresa commerciale, che, limitatamente ai danni subiti in relazione all’attività d’impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi previsti dall’art.3 del DL 74/2012 (sisma), convertito dalla L.122/2012, ovvero dallart.3-bis del DL 95/2012, convertito dalla L.135/2012, in aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori colpiti dal sisma come individuati dall’art.1, comma 1 del medesimo DL 74/2012, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l’Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro.
Oltre che dai titolari di reddito d’impresa, il finanziamento può essere chiesto, altresì, dai lavoratori autonomi, dagli esercenti attività agricole e dai lavoratori dipendenti proprietari di un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B,C,D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre al 30 giugno 2013;
– per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma, viene prolungata, come auspicato dall’ANCE (vedi, al riguardo, la notizia di Interventi ANCE del 28 novembre 2012), la sospensione del decorso dei termini processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, dal 31 dicembre 2012 sino al 30 giugno 2013;
– viene previsto che per garantire la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell’Unione europea, fino alla data di cessazione dell’emergenza non trovano applicazione le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161, sulla disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo;
– le norme sulle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio ed efficientamento energetico di cui all’art. 16-bis, comma 1, del DPR 917/1986, e di cui all’art.11, comma 1, del DL 83/2012, convertito dalla L.134/2012, sono applicabili anche ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 relativamente alla quota di spese di ricostruzione sostenuta dai medesimi;
– vengono escluse dal patto di stabilità interno, per il periodo 2012-2014, delle spese sostenute dai Comuni ricadenti nelle zone del sisma, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 10 milioni di euro. Le spese escluse dal patto di stabilità interno devono essere certificate e vagliate da appositi sistemi di programmazione e controllo secondo modalità definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. L’ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno è determinato dalla Regione Emilia Romagna nei limiti di 9 milioni di euro e dalle Regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna. Gli oneri finanziari della norma sono coperti a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario, previsto dall’articolo 4 del testo.