E’ pervenuto al Senato, all’attenzione della Commissione Affari costituzionali, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 216/2012 recante “Disposizioni urgenti volte ad evitare l’applicazione di sanzioni dell’Unione europea” (
DDL 3603/S), varato dal Governo per la chiusura di alcune procedure d’infrazione, nonché per ottemperare ad una sentenza della Corte di giustizia UE e recepire direttive in scadenza o già scadute.
Nello specifico, nel testo vengono previste, tra l’altro, disposizioni volte al recepimento della Dir.2010/45/UE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione.
In materia di lavoro e politica sociale, vengono dettate, altresì, norme per il recepimento della Dir.2010/41/UE sull’applicazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma, nonché per il recepimento della Dir.2010/18/UE che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale. A tale ultimo riguardo, viene modificato l’art.32 del D.Lgs 151/2001(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità), prevedendo che il congedo parentale possa essere fruito anche su base oraria, che il lavoratore, nel presentare al datore di lavoro la domanda di congedo parentale, è tenuto ad indicare l’inizio e la fine del periodo di congedo ed, infine, che il lavoratore e il datore di lavoro possono mantenersi in contatto durante il periodo di congedo, anche al fine di concordare adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.
Con altra norma si provvede all’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia UE del 6 ottobre 2001, in materia di recupero di aiuti di Stato illegali. In particolare, viene previsto che, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, l’INPS richiede alle imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia di cui alla decisione n.2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, gli elementi, corredati della idonea documentazione, necessari per l’identificazione dell’aiuto di Stato illegale. Le imprese dovranno fornire le informazioni e la documentazione in via telematica, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, in caso di rifiuto o omissione delle informazioni entro il termine, l’idoneità dell’agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari è presunta e, conseguentemente, l’INPS provvede al recupero integrale dell’agevolazione di cui l’impresa ha beneficiato.
Qualora dall’attività istruttoria suddetta, anche a seguito del parere acquisito dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sia emersa o sia presunta l’idoneità dell’agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari, l’INPS notifica alle imprese provvedimento motivato contenente l’avviso di addebito recante l’intimazione di pagamento delle somme corrispondenti agli importi non versati nonché degli interessi maturati dalla data della fruizione dell’agevolazione fino alla data del recupero effettivo.
Ulteriori disposizioni riguardano, tra l’altro, il potere sostitutivo statale per la regolare ed efficace gestione del ciclo rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma, in considerazione della situazione di grave criticità attuale, con la nomina di un Commissario che provveda in sostituzione degli enti inadempienti.
Il contenuto del decreto legge è confluito in un emendamento approvato al disegno di legge di stabilità, attualmente all’esame del Senato, in seconda lettura e di prossima approvazione (DDL 3584/S). Il provvedimento d’urgenza andrà, quindi, a decadere.