Nella riunione delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata del 6 dicembre scorso sono state trattate, tra l’altro, le seguenti tematiche:
Conferenza Stato-Regioni:
Argomento:
Approfondimenti:
L’art. 6, c. 4, della L. 53/2000 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) prevede che le Regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell’orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori. Dispone, inoltre, che per le suddette finalità è riservata una apposita quota del Fondo per l’occupazione e che il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire fra le Regioni la suddetta quota, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
Nel corso della seduta, le Regioni hanno espresso parere favorevole sullo Schema di decreto in oggetto.
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Argomento:
Approfondimenti:
L’art. 6, c. 4, della L. 53/2000 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) prevede che le Regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell’orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori. Dispone, inoltre, che per le suddette finalità è riservata una apposita quota del Fondo per l’occupazione e che il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire fra le Regioni la suddetta quota, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
Nel corso della seduta, le Regioni hanno espresso parere favorevole sullo Schema di decreto in oggetto.
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Argomento:
Approfondimenti:
Sulla base dell’art. 6, comma 4, della L. 53/2000 sopra richiamata, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ha emanato lo Schema di decreto in oggetto sul quale le Regioni, nel corso della seduta, hanno espresso parere favorevole.
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Argomento:
Approfondimenti:
L’art. 2, c. 475 e 480, della L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) prevedono l’istituzione presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa disponendo che, con regolamento adottato dal Ministro per l’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Solidarietà sociale, siano stabilite le norme di attuazione del suddetto Fondo.
L’art. 13 del DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) ha incrementato la dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
Nel corso della seduta, le Regioni hanno espresso parere favorevole sullo Schema di regolamento in oggetto, rilevando, comunque, che il provvedimento non riconosce loro alcun ruolo sia in ordine all’individuazione dei criteri che nell’erogazione dei fondi.
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Argomento:
Approfondimenti:
L’art. 66, c. 1 e 3, del DL 83/2012 convertito dalla L. 134/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese) dispone che, al fine di favorire la creazione di reti di impresa e di filiera tra le aziende del comparto turistico del territorio nazionale, con uno o più decreti del Ministro per gli Affari regionali, il Turismo e lo Sport sono definiti criteri e modalità per la realizzazione di progetti pilota nel settore del turismo, cui destinare risorse nel limite di spesa di otto milioni di euro, per l’anno 2012, nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzate allo sviluppo del turismo. Con il medesimo provvedimento devono, inoltre, essere definiti anche gli interventi oggetto dei contributi, finalizzati alla messa a sistema degli strumenti informativi di amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici, alla attivazione di iniziative di formazione e riqualificazione del personale, alla promozione integrata sul territorio nazionale ed alla promozione unitaria sui mercati internazionali, in particolare attraverso le attività di promozione dell’ENIT, nonché le modalità di ripartizione dei predetti contributi, nel rispetto dei limiti fissati dall’Unione Europea.
Nel corso della quale le Regioni hanno espresso l’avviso favorevole alla conclusione dell’Intesa.
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Argomento:
Approfondimenti:
L’art. 12, c. 2, della L. 353/2000 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) dispone che, per lo svolgimento delle funzioni ivi previste, lo Stato trasferisce alle Regioni, nel triennio 2000-2002, la somma di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall’inventario forestale nazionale e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica; di tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dal provvedimento.
Nel corso della seduta, le Regioni hanno espresso parere favorevole sullo Schema di decreto in oggetto.
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Argomento:
Individuazione della “regione più virtuosa” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. b), c) e g) del disegno di legge A.S. 3570 concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”. (
Deliberazione assunta, anche in relazione all’art. 2, comma 1, lett. H)
Approfondimenti:
Nella seduta straordinaria del 30 ottobre 2012, la Conferenza ha deliberato l’individuazione della “Regione più virtuosa”, ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. b) ed f) del DL 174/2012 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) che, nel corso dell’iter parlamentare di conversione del decreto-legge ha subito talune modifiche con la riformulazione delle lettere b) ed f) (ora g) e con l’introduzione della lettera c).
Nel corso della seduta, le Regioni hanno consegnato un documento (Allegato all’Atto A), con cui hanno rappresentato di avere convenuto quanto segue:
– vengono confermati gli importi degli emolumenti onnicomprensivi nella seguente misura:
– Euro 13.800 lordi per i Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali;
– Euro 11.100 lordi per i Consiglieri regionali;
– con riferimento alla indennità di fine mandato, viene adottato, quale modello più virtuoso, quello che dispone una indennità di carica mensile lorda per anno per un massimo di 10 anni;
– viene confermato l’importo complessivo di euro 5.000 per ogni Consigliere regionale a titolo di contributo per il finanziamento dei gruppi consiliari cui si aggiunge, ai fini di tenere conto “delle dimensioni del territorio e della popolazione residente”, un importo complessivo pari a Euro 0,05 per abitante, fermo restando che sono a carico dell’Ente le dotazioni strumentali e logistiche ad uso dei gruppi consiliari.
Le Regioni hanno, inoltre, ritenuto di procedere alla individuazione del parametro omogeneo ai fini della definizione dell’ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari.
Il Governo, nel prendere atto positivamente della proposta formulata dalle Regioni, ha espresso al riguardo il proprio assenso, salvo eventuali verifiche.
Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 58 dell’11 dicembre scorso ha esaminato la suddetta Intesa, indicando l’Umbria come Regione più virtuosa per quanto riguarda la retribuzione dei Presidenti di giunta, l’Emilia Romagna per quanto riguarda i consiglieri regionali e, infine, l’Abruzzo per quanto riguarda i finanziamenti ai gruppi consiliari.
Conferenza Unificata:
Argomento:
Approfondimenti:
L’art. 1, c. 1, della L. 443/2001, prevede che il Governo individui le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione del Paese attraverso un Programma, predisposto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, d’intesa con i Ministri competenti e le Regioni o Province autonome interessate, inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l’indicazione dei relativi stanziamenti.
L’art.161 del D.Lgs 163/2006 reca disposizioni in ordine ai contenuti del suddetto Programma e alle opere individuate, con intese generali quadro, per le quali l’interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale.
L’art.32 del DL 98/2011 convertito dalla L. 111/2011 istituisce il Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo ad opere di interesse strategico e reca disposizioni relative alla revoca dei finanziamenti per alcune ricomprese nel suddetto Programma delle infrastrutture strategiche.
Inoltre, ai sensi dell’art. 41 del DL 201/2011 prevede che nell’ambito del Programma, il Documento di finanza pubblica individua, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’elenco delle infrastrutture da ritenersi prioritarie.
Nel corso della seduta le Regioni hanno espresso l’Intesa, subordinata alle seguenti condizioni:
1) che il Documento “Appendice” diventi parte integrante e sostanziale dell’Allegato Infrastrutture; 2) che l’”Appendice” recepisca i contenuti delle Intese Generali Quadro già sottoscritte, nonché di quelle in attesa di sottoscrizione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
3) che l’Appendice recepisca tutte le altre modifiche richieste dalle Regioni;
4) che siano recepite le puntuali richieste della Regione Lombardia e della Provincia autonoma di Trento, riportate in un documento consegnato (Allegato all’Atto 1).
In merito alle richieste formulate dalle Regioni il Governo ha ritenuto:
– di poter accogliere la richiesta di cui al punto 1);
-di poter accogliere la richiesta relativa al punto 2), per quanto riguarda le Intese Generali Quadro già sottoscritte, impegnandosi a provvedere all’integrazione del Documento “Appendice” anche per le Intese Generali Quadro ancora non sottoscritte, entro la fine dell’anno;
-di poter accogliere tutte le richieste delle Regioni, qualora coerenti con i parametri concordati;
-di poter inserire la richiesta avanzata dalla Regione Lombardia soltanto nel Documento “Appendice” e che la richiesta della Provincia Autonoma di Trento è stata già recepita nel Documento stesso, eliminando il riferimento alla normativa europea, ancora non emanata;
L’ANCI ha espresso l’avviso favorevole alla conclusione dell’Intesa, con alcune osservazioni di carattere generale e altre di dettaglio formulate da alcuni Comuni del Veneto, contenute in un documento (Allegato all’Atto 2).
Anche l’UPI ha espresso avviso favorevole alla conclusione dell’Intesa, con alcune osservazioni, contenute in un documento (Allegato all’Atto 3).
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Argomento:
Approfondimenti:
L’art. 28 del D.Lgs 28/2011 recante disposizioni relative ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, prevede che con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e il Ministro delle Politiche agricole e forestali, previa intesa della Conferenza, sono fissate le modalità per l’assegnazione dei contributi sulla base dei criteri specificatamente indicati e per l’avvio dei nuovi meccanismi di incentivazione, individuandone i contenuti.
Nel corso della seduta le Regioni hanno espresso avviso favorevole alla conclusione dell’Intesa con la richiesta di accogliere alcune proposte emendative già discusse in sede tecnica, contenute in un documento (Allegato all’Atto 1), relative in particolare all’elevazione della soglia di potenza degli impianti da 500KWt a 1MWt (articolo 2, lett. c del testo), alla previsione per i fabbricati rurali di installare ex novo impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento con generatori di calore alimentati a biomassa (articolo 2, comma , lettera c) e articolo 6 Tabella A), alla sostituzione degli impianti alimentati a GPL con impianti di calore alimentati a biomassa.
L’ANCI e l’UPI hanno espresso l’intesa, condizionata all’accoglimento di un emendamento all’articolo 12 dello schema di decreto in oggetto, relativo alla possibilità di cumulare, limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, gli incentivi previsti dall’articolo stesso con quelli in conto capitale e all’accoglimento della proposta di innalzamento della quota annuale degli incentivi destinati alla Pubblica amministrazione, chiedendo il conseguente impegno del Governo a sostenere la proposta di modifica al disegno di legge di stabilità per l’anno 2013, in corso di esame al Senato, presentata dall’ANCI, con riferimento ai vincoli del Patto di stabilità interno, contenute in un documento consegnato (Allegato all’Atto 2).
Il Ministero dello Sviluppo economico, rispetto alle richieste delle Autonomie locali sopraindicate, ha ritenuto di poter accogliere la richiesta relativa al primo punto, mentre si è riservato di valutare le altre richieste insieme al Ministero dell’Economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti.
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Argomento:
Approfondimenti:
Nel corso della seduta le Regioni hanno espresso parere favorevole sul Documento recante la nuova Strategia Energetica Nazionale, con le osservazioni contenute in un documento (Allegato all’Atto 1).
Anche l’ANCI ha espresso parere favorevole;
L’UPI, nell’esprimere il parere favorevole, ha formulato alcune considerazioni e osservazioni in merito alla necessità di trovare strumenti adeguati per rendere coerente ed efficace, all’interno Documento, il rapporto tra mercato e governo del territorio, individuando modalità idonee per la condivisione delle scelte da parte delle Regioni e degli Enti locali.
Il Ministero dello Sviluppo economico, nel prendere atto dei contributi e delle proposte puntuali e in gran parte accoglibili, formulate dalle Regioni e dagli Enti locali, ha comunicato di aver predisposto uno schema articolato per temi, all’interno del quale sono state inserite le proposte che si intende accogliere e delle quali tener conto nella stesura finale del Documento, unitamente ad alcuni commenti alle proposte stesse, che descrivono le motivazioni e le ragioni delle scelte compiute, che è disponibile a fornire.
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Argomento:
Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sullo Schema di decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto delle risorse di cui all’articolo 3-ter, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011, n.211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n.9, come modificato dall’articolo 6, comma 3, del decreto legge 13 settembre 2012, n.158, convertito con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n.189. (
Sancita intesa)
Approfondimenti:
L’art. 3-ter del DL 211/2011, convertito dalla L. 9/2012 recante disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, fissa al 1° febbraio 2013 il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Dispone, inoltre, che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro della Giustizia, di intesa con la Conferenza, sono definiti ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinati ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia.
Prevede, altresì, che per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione della disposizione, limitatamente alla realizzazione e riconversione delle strutture, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l’anno 2012 e 60 milioni di euro per l’anno 2013. Tali risorse sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza, ed assegnate alle singole Regioni con decreto del Ministro della Salute di approvazione di specifici programmi di utilizzo proposti dalle Regioni medesime.
Nel corso della seduta, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell’Intesa subordinato allo sblocco delle risorse relative all’edilizia sanitaria ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988 ed il Governo ha assunto l’impegno di convocare in tempi brevi una apposita riunione per l’approfondimento delle problematiche relative alle risorse spettanti alle Regioni per il perfezionamento degli interventi in materia di edilizia sanitaria.
Nel prendere atto di tale impegno, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell’Intesa sullo schema di provvedimento in oggetto.
Anche l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’Intesa.
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Argomento:
Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni, per l’anno 2012, delle risorse previste dall’articolo 3-ter, comma 7, del decreto legge 22 dicembre 2011, n.211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n.9. (
Sancita intesa)
Approfondimenti:
L’art. 39 del D.Lgs 446/1997 demanda al CIPE, su proposta del Ministro della Sanità, d’intesa con la Conferenza, l’assegnazione annuale alle Regioni e alle Province autonome delle quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente.
L’art. 3-ter del DL 211/2011 prevede che, al fine di concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ivi inclusi gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti provenienti dai menzionati ospedali psichiatrici giudiziari, è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l’anno 2012 e 55 milioni di euro a decorrere dal 2013.
Nel corso della seduta, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell’intesa subordinato allo sblocco delle risorse relative all’edilizia sanitaria ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988 ed il Governo ha assunto l’impegno di convocare in tempi brevi una apposita riunione per l’approfondimento delle problematiche relative alle risorse spettanti alle Regioni per il perfezionamento degli interventi in materia di edilizia sanitaria.
Nel prendere atto di tale impegno, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell’Intesa sulla proposta di deliberazione CIPE in oggetto.
Anche l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’Intesa.