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Mini ASpI 2012 - Forniti dall'Inps i chiarimenti relativi alla presentazione delle domande di richiesta del trattamento

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Art. 2, co. 24, della L. n. 92/12 – Indennità di disoccupazione “mini-Aspi 2012”

19 Dicembre 2012
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L’Inps, con l’allegato messaggio numero 20774/12, è intervenuto al fine di dirimere le questioni relative all’applicazione della mini-Aspi che, a decorrere dal prossimo 1° gennaio, prenderà il posto dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
In particolare, dall’entrata in vigore della L. n. 92/12 era emerso più di un dubbio interpretativo circa la compatibilità dei requisiti contributivi ed assicurativi previsti per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti e quelli previsti ai fini del riconoscimento del trattamento di mini-ASpI.
In virtù di un’interpretazione estensiva della norma, concordata con il Ministero del Lavoro, l’Inps ha reso noto che, in via del tutto eccezionale, per coloro che hanno maturato i requisiti per la vecchia indennità di disoccupazione con requisiti ridotti verrà garantita un’indennità transitoria la quale, per essere distinta dalla mini-ASpI a regime, sarà denominata “mini-ASpI 2012.
Tale indennità avrà come riferimento i requisiti assicurativi e contributivi dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, ossia un’anzianità assicurativa di due anni ed almeno 78 giornate di lavoro effettivo, indipendentemente dallo stato di inoccupazione del lavoratore richiedente, mentre durata e misura saranno calcolate in base alle nuove disposizioni normative relative alla mini-ASpI.
La domanda di indennità, che dovrà essere presentata entro e non oltre il 2 aprile 2013, consentirà al cittadino di ottenere una prestazione che verrà erogata in un’unica soluzione e non mensilmente, in misura pari al 75% della retribuzione di riferimento, calcolata in base alla nuova normativa.
La nota in oggetto, inoltre, chiarisce che nel caso di presentazione nel 2013 di una domanda di mini-ASpI, i periodi contributivi utilizzati per una eventuale prestazione “mini-ASpI 2012” e presenti nell’anno precedente la cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, saranno considerati in automatico dalla procedura ai fini del diritto e del calcolo della retribuzione di riferimento, ma non della durata della prestazione richiesta.
A tal fine, nel caso fosse presentata nel periodo previsto una domanda “mini-ASpI 2012” successiva ad una domanda mini-ASpI, le Sedi territoriali provvederanno ad:
– interrompere la liquidazione e/o il pagamento della mini-ASpI;
– liquidare in via prioritaria la “mini-ASpI 2012”;
– riliquidare la mini-ASpI da cui saranno detratti i periodi contributivi utilizzati per la “mini-ASpI 2012” ;
– provvedere al recupero di eventuali somme pagate in eccedenza su una delle prestazioni.

Viene ricordato, infine, che per i periodi di fruizione dell’indennità di disoccupazione “mini-ASpI 2012” saranno riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi e che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà possibile inoltrare le istanze di richiesta dell’indennità in via telematica tramite tutti i canali messi a disposizione dall’Istituto previdenziale.
 

9287-Messaggio Inps n. 20774-2012.pdfApri
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