Il D.M. 22 novembre 2012 ha modificato alcuni punti delle “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” contenute nel D.M. 26 giugno 2009.
Tra le principali novità, si segnalano:
– l’eliminazione della possibilità di autodichiarazione in classe G per gli edifici esistenti di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2, di scadente qualità energetica;
– l’esclusione dall’obbligo di certificazione energetica in caso di compravendita di ruderi, immobili venduti nello stato di scheletro strutturale e altri immobili in cui non è necessario garantire un comfort abitativo;
– l’obbligo per gli amministratori degli stabili e i responsabili degli impianti di fornire ai condomini o ai certificatori da questi incaricati tutte le informazioni e i dati edilizi e impiantistici necessari alla realizzazione della certificazione energetica, compreso il libretto di impianto (o di centrale) per la climatizzazione.
In allegato sono riportati il testo aggiornato delle Linee guida e una Nota di approfondimento in cui sono illustrati i principali contenuti.
Si sottolinea che le Linee guida si applicano alle Regioni e Province autonome che non abbiano adottato propri strumenti di certificazione energetica degli edifici e perdono la loro efficacia nel momento in cui dovessero entrare in vigore gli strumenti attuativi regionali di certificazione energetica.
Le Regioni e le Province autonome che invece hanno già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE sono comunque tenute ad assicurare un graduale ravvicinamento dei propri strumenti di certificazione alle Linee guida.
9302-ALLEGATO_A_LG.pdfApri
9302-Nota approfondimento.pdfApri