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Forniti dall'Inps alcuni chiarimenti a seguito delle novità introdotte dalla L. n. 92/12 in merito ai requisiti per la concessione della Cigs alle imprese in procedura consorsuale, all'abrogazione delle norme relative alla DID ed alle cause di decadenza del trattamento integrativo

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Inps – L. n. 92/12 – CIGS nelle ipotesi di procedure concorsuali – Abrogazione della DID – Decadenza

9 Gennaio 2013
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Con l’allegata circolare n. 1/13, l’Inps, oltre a richiamare le novità introdotte dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 in merito all’estensione del trattamento di integrazione salariale straordinario ad imprese appartenenti a settori produttivi sino ad oggi esclusi da tale prestazione, ha fornito alcune importanti indicazioni circa i requisiti per la concessione del predetto trattamento per le imprese in procedura concorsuale.
Inoltre, con la circolare in parola sono state illustrate le novità relative all’abrogazione della normativa in materia di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e sulla nuova disciplina nelle ipotesi di decadenza della prestazione in caso di rifiuto del beneficiario di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione o di mancata regolare frequenza senza giustificato motivo.
Con riferimento alla disciplina della concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario per le aziende interessate da procedure concorsuali, l’articolo 2, comma 70, della legge di riforma, come modificato dall’art. 46 bis comma 1, lettera h), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto due importanti novità.
In particolare, sono stati modificati i requisiti previsti per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 223 del 1991, che potrà riguardare soltanto le aziende per le quali “sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione”.
Un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via di definizione, consentirà di individuare i “parametri oggettivi” sulla base dei quali il Ministero stesso, nella fase istruttoria, valuterà l’ammissibilità della concessione all’integrazione salariale.
L’ulteriore novità al riguardo consiste nel fatto che l’intervento straordinario di integrazione salariale per le imprese assoggettate a procedure concorsuali non sarà più concedibile a partire dal 1° gennaio 2016, in quanto l’articolo 3 della Legge n. 223/91, dalla suddetta data, è stato abrogato.
L’Inps ricorda, inoltre, che a decorrere dal 18 Luglio 2012, è stata abrogata la normativa che subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito al rilascio, da parte del richiedente, della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale (DID); pertanto, i lavoratori sospesi, beneficiari della tutela del sostegno a reddito in costanza del rapporto di lavoro, non sono più tenuti a rilasciare la predetta dichiarazione al datore di lavoro, il quale a sua volta non dovrà più raccogliere e conservare il mod. SR105 (peraltro non più disponibile sul sito dell’Istituto) sottoscritto dai lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale.
In merito alla decadenza dal trattamento di integrazione salariale, l’art. 4, comma 40, della L. n. 92/12 prevede la decadenza dalla prestazione in costanza di rapporto di lavoro se il beneficiario rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza giustificato motivo. Il comma 42 del predetto articolo specifica che la decadenza si verifica quando le attività di formazione o di riqualificazione si svolgano in un luogo che non disti più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque sia raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici mediamente in 80 minuti.
Avverso il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso al Comitato provinciale di cui all’art. 34 del DPR 30 aprile 1970, n. 639.
 

9453-Circolare Inps n. 1-2013.pdfApri
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