E’ in vigore l’aggiornamento della disciplina dei Titoli di Efficienza Energetica (i cosiddetti certificati bianchi), stabilita dal decreto 28 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2013, Supplemento ordinario n. 1.
Il decreto, modificando la precedente regolamentazione, fissa i criteri, le condizioni e le modalità per la realizzazione di interventi di efficienza energetica negli usi finali dell’energia elettrica e del gas naturale, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di risparmio connessi al rilascio di certificati bianchi. In particolare:
- sono stati definiti gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione per gli anni dal 2013 al 2016, insieme alle modalità di attuazione e di controllo degli interventi per il raggiungimento di tali obiettivi;
- sono state approvate 18 nuove schede tecniche predisposte dall’ENEA, relative a diversi tipi di intervento, tra cui:
- la n° 37E – Nuova installazione di impianto di riscaldamento unifamiliare alimentato a biomassa legnosa di potenza inferiore o uguale a 35 kW termici;
- la n° 38E – Installazione di un sistema di automazione e controllo del riscaldamento negli edifici residenziali (Building Automation and Control System, BACS) secondo la norma UNI EN 15232;
- sono state individuate le modalità per ridurre tempi e adempimenti per l’ottenimento dei certificati bianchi;
- sono stati stabiliti i criteri per la determinazione del contributo tariffario per i costi sostenuti dai soggetti obbligati;
- è stato disposto il passaggio al GSE dell’attività di gestione del meccanismo di certificazione degli interventi.
Sono soggetti obbligati a conseguire risparmi proporzionali al numero di utenze da loro servite, mediante interventi compresi nelle schede tecniche dell’ENEA (di cui il decreto contiene un’integrazione), i distributori di energia elettrica e di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d’obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali.
La quota degli obblighi nazionali che deve essere conseguita dalla singola impresa di distribuzione è infatti determinata dal rapporto tra la quantità di energia elettrica o di gas naturale distribuita dalla medesima impresa ai clienti finali connessi alla sua rete, e autocertificata, e la quantità di energia elettrica o di gas naturale distribuita sul territorio nazionale da tutti i soggetti obbligati. Tale quota è calcolata di anno in anno dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
L’attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi ottenuti nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi è trasferita al GSE. Ai risparmi conseguiti è associato il rilascio, in misura proporzionale, di certificati bianchi, che possono poi essere valorizzati, ai sensi dei decreti 20 luglio 2004, attraverso compravendita tra le parti detentrici tramite contratti bilaterali o in un mercato apposito istituito dal Gestore del mercato elettrico. E’ bene ricordare che chiunque può eseguire interventi in linea con le schede tecniche ed acquisire in questo modo i corrispondenti certificati bianchi.
Il soggetto che intenda accedere al meccanismo dei certificati bianchi deve presentare la proposta di progetto al GSE, il quale emette il parere sulla proposta presentata entro 60 giorni dalla data di ricezione della proposta stessa. Nei casi in cui il GSE richieda al titolare del progetto modifiche o integrazioni della proposta presentata, tale termine viene sospeso fino alla ricezione delle informazioni richieste e viene poi ridefinito in 45 giorni dalla loro ricezione. Trascorsi questi termini, in mancanza di una diversa valutazione espressa dal GSE, la proposta di progetto è approvata.
Dei progetti approvati e dei certificati bianchi rilasciati è data notizia dal GSE, tramite il proprio sito Internet.
Nel caso di progetti di interventi infrastrutturali, anche asserviti a sistemi di risparmio energetico, trasporti e processi industriali che comportino un risparmio di energia elettrica o di gas stimato annuo superiore a 35.000 tep, e che abbiano una vita tecnica superiore a vent’anni (i cosiddetti “grandi progetti”), la procedura di valutazione ai fini dell’accesso al meccanismo dei certificati bianchi deve essere richiesta al Ministero dello sviluppo economico. In funzione del grado di innovazione tecnologica, possono essere attribuite al progetto delle premialità, in termini di coefficienti moltiplicativi dei certificati rilasciabili, fino al 30% del valore.
I certificati bianchi non sono cumulabili con altri incentivi a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, a eccezione dell’accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione, contributi in conto interesse e detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di macchinari e attrezzature.
Entro il 31 maggio di ciascun anno, a partire dal 2014, i soggetti obbligati trasmettono al GSE i certificati bianchi relativi all’anno precedente e così si sottopongono alla verifica del rispetto degli obblighi loro assegnati. Sono possibili compensazioni nel biennio successivo, nel caso di conseguimento di una quota dell’obbligo di propria competenza almeno superiore al 50% (o al 60% a partire dal 2015). Per quote minori di tale soglia, sono previste sanzioni, fermo restando l’obbligo di compensazione della quota residua.
I costi sostenuti dai soggetti per la realizzazione dell’obbligo trovano copertura sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale.
Un adeguamento delle Linee Guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei certificati bianchi è previsto mediante decreto del Ministero dello sviluppo economico entro i primi giorni del luglio prossimo, mentre l’operatività di tali Linee Guida sarà definita dallo stesso decreto, comunque non prima del 1° gennaio 2014.
In allegato il testo del decreto e delle 18 nuove schede tecniche predisposte dall’ENEA. Le altre schede tecniche vigenti sono consultabili sul
sito dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nella sezione Operatori > Efficienza energetica.
9538-Decreto 28 dicembre 2012.pdfApri
9538-Schede tecniche parte 2.pdfApri
9538-Schede tecniche parte 1.pdfApri