Anche in presenza di un concordato preventivo "in continuità" gli Enti preposti devono rilasciare una Durc positivo: questi i chiarimenti in una nota del Ministero
Il Ministero del Lavoro, con l’allegata nota n. 41 del 21 dicembre scorso, ha fornito importanti novità in merito al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con particolare riferimento alla possibilità del suo rilascio regolare, da parte degli Enti preposti, anche in presenza di una procedura di concordato preventivo nella modalità di continuazione dell’attività aziendale ( ex art. 161 e ss della Legge Fallimentare).
Si precisa che tale tipologia di concordato si basa su una crisi non strutturale dell’impresa, presuppone una continuazione dell’attività della stessa e si fonda su un piano validato da un professionista e omologato presso il Tribunale, mediante il quale vi è un accordo con i creditori per le modalità e le tempistiche di pagamento dei debiti sorti precedentemente alla domanda di concordato e per i quali la legge prevede una moratoria di massimo un anno.
Si attua, pertanto, una vera e propria sospensione dei pagamenti dei debiti e tale fattispecie, ha precisato il dicastero, rientra in quella dettata dall’art. 5 co. 2, lett. b) del D.M. 24/10/2007 (Decreto sul Durc), dove, tra i requisiti necessari al rilascio di un Durc regolare, appare la sospensione di pagamento a seguito di disposizioni legislative.
La regolarità, pertanto, sarà rilasciata in presenza di un piano che contempli l’integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell’attivazione della procedura concorsuale, purché vengano assolti nell’arco di un anno dalla data di omologazione del concordato.
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