Il Ministero del lavoro ha chiarito che la formulazione della Riforma Fornero relativa ai “consolidati sistemi di bilateralità” attiene gli enti bilaterali che, oltre ad essere stati costituiti prima del 18 luglio 2012, già operavano effettivamente prima di tale data.
Il Ministero del lavoro, con l’allegato interpello n. 3/2013, ha risposto ad un quesito di Federambiente in ordine ai fondi di solidarietà bilaterali e, in particolare, alla corretta individuazione del campo applicativo della disposizione di cui al comma 14 dell’art. 3 della legge n. 92/12 che prevede la possibilità di affidare alle parti sociali dei settori in cui siano operanti, alla data di entrata in vigore della legge stessa, “consolidati sistemi di bilateralità”, l’introduzione di “misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate”.
Il dicastero ha chiarito che, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di legge in materia – quale il rinvio ad un decreto interministeriale per l’individuazione di talune condizioni e il coinvolgimento esclusivo delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – la formulazione della norma citata deve riferirsi agli enti bilaterali che, oltre ad essere stati costituiti prima del 18 luglio 2012, già operavano effettivamente prima di tale data.
Il legislatore, infatti, ha inteso circoscrivere l’intervento a quegli enti che, prima dell’entrata in vigore della Riforma Fornero, già erogavano taluni servizi (ad esempio organizzazione e svolgimento di attività di formazione, orientamento e riqualificazione professionale dei lavoratori delle aziende associate sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori), non includendo quindi gli enti che, sia pur costituiti, non abbiano svolto alcuna attività in favore dei propri iscritti.
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