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La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato i contenuti minimi dei corsi di formazione per installatori e manutentori straordinari di impianti a fonti rinnovabili, previsti dall’art. 15, comma 2, del D. Lgs. n. 28/2011

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Definiti gli standard formativi per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili

30 Gennaio 2013
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A partire dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico-professionali per esercitare la professione di installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili mediante titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale (vedi art. 4, comma 1, lettera c), del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, allegato alla presente nota ANCE), si intendono rispettati a seguito dello svolgimento di un idoneo percorso formativo.
Tale previsione, contenuta nel D. Lgs. n. 28/2011 all’art. 15, comma 2, trova ora una prima attuazione con il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che disciplina gli elementi minimi dei corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell’attestato di qualificazione professionale per la stessa categoria di soggetti. 
Gli elementi minimi stabiliti a livello nazionale costituiranno poi la base per la programmazione dei singoli corsi a livello regionale, poiché la formazione è erogata dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano o da soggetti accreditati in base al modello definito dall’Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008 o specificamente autorizzati in base a disposizioni regionali.
Di seguito vengono sintetizzati i contenuti dell’accordo siglato in Conferenza.
Sono individuate quattro macrotipologie di impianti:
 
–        impianti alimentati da biomasse;
–        pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di acqua calda sanitaria;
–        sistemi solari termici;
–        sistemi solari fotovoltaici e fototermoelettrici.
 
Il corso si articola in due moduli: il primo consiste in un modulo unico comune a tutte le tipologie di impianti; il secondo è un modulo specifico riferito a ciascuna delle quattro tipologie sopra individuate.
Il modulo unico è di carattere solo teorico e concerne l’inquadramento generale delle problematiche legate allo sfruttamento delle fonti rinnovabili, con richiami di normativa generale, tecnica e di sicurezza.
Il modulo specifico prevede una parte teorica e una parte pratica. La fase pratica si sostanzia nelle attività inerenti l’installazione fisica degli impianti e della loro manutenzione straordinaria.
Ogni parte teorica è erogabile anche in modalità formazione a distanza, mentre la parte pratica deve essere svolta presso strutture che rispettino i requisiti specificati all’Allegato 1 dell’accordo.
Il percorso ha una durata minima di 80 ore, suddivise in:
 
–        20 ore per il modulo comune;
–        60 ore per i moduli specifici, di cui almeno 20 di pratica.
 
Alla fine del percorso è previsto un esame, per accedere al quale è obbligatoria la frequenza ad almeno l’80% delle ore complessive del corso. L’esame è costituito da una prova teorica e una prova pratica.
Al superamento dell’esame viene rilasciato l’attestato di qualificazione professionale di “Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili”, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 del D. Lgs. n. 28/2011.
Per quanto riguarda l’aggiornamento, esso è obbligatorio ogni 3 anni, che decorrono dal 1° agosto 2013. Si sottolinea che l’aggiornamento è obbligatorio non solo per i soggetti che hanno svolto il percorso di formazione di cui sopra (ovvero i soggetti di cui all’art. 4, comma 1, lettera c) del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37), ma per tutti i soggetti dotati di qualifica per esercitare l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, cioè anche quelli in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b) del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
La durata minima dell’aggiornamento è pari a 16 ore e può essere realizzato anche mediante formazione a distanza. La frequenza è obbligatoria al 100% e al termine viene rilasciato un attestato di frequenza.
I formatori devono essere in possessosia di un’esperienza documentata, almeno quinquennale, nella progettazione e/o gestione e/o manutenzione di impianti a fonti rinnovabili, sia di una conoscenza adeguata della legislazione e della normativa, nell’ambito della specifica tematica oggetto della docenza. Possono svolgere l’attività di formatore anche i tecnici che operano presso i produttori di tecnologie con almeno 5 anni di esperienza lavorativa nel settore.
Nell’Allegato 1 dell’accordo sono riportati gli standard formativi su cui dovranno basarsi le Regioni e le Province autonome per la progettazione dei percorsi.
In allegato alla presente nota ANCE si riportano il testo dell’accordo e l’estratto dell’art. 4 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

9829-Estratto DM 37 2008.pdfApri

9829-Accordo formazione.pdfApri
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