Con la Direttiva (Prot. RU/1580 del 16/1/2013) Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha impartito agli enti proprietari e concessionari delle strade, Prefetti e Comuni una serie di istruzioni operative ai fini della corretta ed uniforme applicazione della normativa relativa alla circolazione fuori dei centri abitati durante il periodo invernale lungo le strade maggiormente interessante da fenomeni nevosi.
Nello specifico le indicazioni ministeriali prevedono che:
1. La prescrizione dell’obbligo di utilizzare pneumatici invernali o catene a bordo deve essere uniforme in tutta Italia: ossia dal 15 novembre al 15 aprile. In questo modo, si evita – come accade finora – che ogni ente stabilisca un proprio periodo, creando incertezza tra gli utenti. Perciò, gli enti proprietari o concessionari che avessero già adottato provvedimenti con un intervallo temporale diverso devono rettificare la data del termine di fine periodo secondo le suddette indicazioni. Inoltre, viene uniformata la segnaletica per tale obbligo.
2. Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE, e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione (M+S; * * neve) .
3. I dispositivi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali (catene da neve) sono quelli di cui al DM del 10 maggio 2011 e quelli corrispondenti alla norma ÖNORM V5119. Il testo precisa che le catene devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo e che devono essere montate almeno sulle ruote degli assi motori.
4. Nel caso d’impiego degli pneumatici invernali di veicoli M1 (autovetture) e N1 (veicoli commerciali fino a 3,5 tonnellate), la direttiva “raccomanda” l’installazione su tutte le ruote “al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza al fondo stradale”.
In Allegato: Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale del 16/1/2013