Forniti dal Ministero del lLavoro chierimenti in ordine alla definizione di "lavoratori svantaggiati"
Con l’allegata nota n. 38 del 21 dicembre u.s., il Ministero del Lavoro ha risposto all’istanza di interpello avanzata da Assolavoro, in merito alla definizione di “lavoratori svantaggiati” di cui all’art. 2, n. 18), lett. d) e f), Reg. (CE) n. 800/2008, richiamati dal novellato art. 20, comma 5 ter, lett. c), D.Lgs. n. 276/2003, ai sensi del quale è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato senza la necessaria applicazione del c.d. “causalone” qualora ci si avvalga di tale tipologia di lavoratori.
Con riferimento ai soggetti rientranti nella categoria di “lavoratori svantaggiati”, ossia “adulti con una o più persone a carico” (lett. d), Reg. CE n. 200/2008) e “membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso all’occupazione stabile” (lett. f), Reg. CE n. 800/2008), il Dicastero ha precisato quanto segue.
Relativamente all’individuazione dei soggetti rientranti nella categoria di lavoratori svantaggiati, ossia “adulti con una o più persone a carico”, è stato chiarito che ci si riferisce a coloro che abbiano superato i 25 anni di età e che dimostrino, attraverso il certificato anagrafico concernente lo stato di famiglia o tramite dichiarazione sostitutiva da presentare al momento dell’assunzione, di essere gli unici a sostenere il nucleo familiare ai sensi dell’art. 20, comma 5 ter, lett. c) del D.Lgs. n. 276/2003.
In merito, invece, all’identificazione dei “membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso all’occupazione stabile”, è stato precisato che il riferimento opera nei confronti di tutte quelle minoranze individuate da specifici provvedimenti in ragione dell’appartenenza linguistica ed in particolare nei confronti delle “minoranze linguistiche storicamente insediate nel territorio italiano”, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 482/99, che abbiano interesse a consolidare la propria conoscenza linguistica e la propria formazione professionale.
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