Inps: fissati i nuovi importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale ASpI e Mini-ASpI relativi all'anno 2013
L’Inps, con la circolare n. 14/13, di cui si allega copia, ha diramato le nuove misure relative agli importi massimi da corrispondere nell’anno 2013 ai beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione ASpI e Mini-ASpI.
La Legge n. 427/80, così come modificata dall’art. 1, co. 27, L. n. 247/07 prevede, al riguardo, che gli importi massimi mensili delle integrazioni salariali e la retribuzione mensile di riferimento, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, siano incrementati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famigli e degli operai e degli impiegati.
Per effetto dell’art. 2, co. 150 della Legge n. 191/10, Finanziaria 2010, a partire dal 1° gennaio 2010, anche i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, di cui all’art. 9 della L. n. 427/75, sono incrementati della misura sopra indicata.
Gli importi, al lordo e al netto della riduzione del 5,84%, riguardanti i massimali dei trattamenti di integrazione salariale, di cui alla L. n. 427/80, come modificata dall’art. 1, co. 5 della L. n. 451/94 e dall’art. 1, co. 27 della L. n. 247/07, risultano fissati, per il presente anno, nelle misure di seguito indicate:
tetto basso – euro 959,22 903,20
tetto alto – euro 1.152,90 1.085,57
Relativamente al settore edile e lapideo, l’art. 2, co. 1, della L. n. 549/95 prevede che, nel caso di intemperie stagionali, i massimali di riferimento, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione ex art. 26 della L. n. 41/86 pari al 5,84%, siano ulteriormente incrementati del 20% e pertanto sono pari a:
tetto basso – euro 1.151,06 1.083,84
tetto alto – euro 1.383,48 1.302,68
L’ammontare della retribuzione mensile che costituisce la soglia per l’applicazione dei suddetti massimali è stata fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in euro 2.075,21.
Ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, di cui all’art. 11, commi 2 e 3 della L. n. 223/91, nonché all’art. 3, co. 3 della L. n. 451/94, per l’anno 2013 trovano applicazione, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione ex art. 26 della L. n. 41/86 pari al 5,84%, i seguenti importi:
tetto basso – euro 959,22 903,20
tetto alto – euro 1.152,90 1.085,57
Ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, di cui alla L. n. 427/75, per il presente anno sarà corrisposto l’importo di euro 627,17, ossia 590,54 euro al netto della riduzione del 5,84%.
La misura degli importi massimi mensili relativi all’indennità di disoccupazione ASpI e Mini–AspI, per l’anno 2013, è pari ad euro 1.152,90, mentre la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione è pari ad euro 1.180,00.
In riferimento all’indennità di disoccupazione mini ASpI 2012 relativa a periodi di disoccupazione intercorsi nell’anno 2012, trovano applicazione gli importi stabiliti per tale anno, ossia 931,28 euro ed 1.119,32 euro.
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