A seguito dell’entrata in vigore delle numerose modifiche al Codice della strada (C.d.S.), in gran parte relative al nuovo sistema di patenti, con la Circolare n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25 gennaio 2013 il Ministero dell’Interno ha inteso richiamare le novità introdotte fornendo al contempo delle prime istruzioni operative.
Si richiamano di seguito alcuni contenuti della nota ministeriale di maggiore interesse per
Paragrafo 1.1 – riferimento (articolo 115 C.d.S.) – regime sanzionatorio
In conseguenza della parziale riscrittura della norma, vengono previsti nuovi casi di violazione per la conduzione di veicoli senza i prescritti requisiti fisici, differenziando il regime sanzionatorio a seconda della categoria di veicolo con il quale la violazione è commessa.
Si segnala in particolare il nuovo comma 3 dell’articolo 115 del C.d.S.
Art. 115 comma 3.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 126, comma 12, chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84,00 a euro 335,00. Qualora trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli per la cui guida è richiesta la carta di qualificazione del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155,00 euro a 624,00 euro.
Paragrafo 2.4 – riferimento (articolo 116 C.d.S.) – sanzioni per guida senza patente
La riformulazione dell’art. 116 C.d.S., ha comportato anche la completa riscrittura del regime sanzionatorio, relativo alla conduzione dei veicoli senza aver conseguito la patente di guida. In ragione di tale modifica, le disposizioni dell’art. 116, comma 15 C.d.S. (reato di guida senza patente), trovano applicazione nei seguenti casi di guida di veicoli che richiedono la patente:
a) senza mai averla conseguita.
b) quando la patente stessa sia stata revocata. Affinché il reato sia consumato occorre, tuttavia, che il provvedimento di revoca sia stato già notificato all’interessato;
c) quando il titolare di patente sia stato giudicato permanentemente inidoneo alla guida dalla Commissione Medica Locale per sopravvenuta mancanza dei requisiti fisici o psichici richiesti di cui all’art. 119 C.d.S. Il reato è commesso da chiunque guida dopo l’esito negativo della visita medica, anche se non è stato ancora emesso nei sui confronti un formale provvedimento di revoca;
d) quando la patente richiesta per tale veicolo è diversa da quella posseduta.
Nel caso sub d), tuttavia, occorre distinguere, ai fini dell’applicazione delle sanzioni, quando ricorre il reato l’art. 115, comma 15 C.d.S. da quando si realizza, uno dei seguenti casi, meno gravi, in cui ricorre l’illecito amministrativo di cui all’art. 116, comma 15-bis C.d.S.:
– il titolare di patente di guida di categoria A1 guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2;
– il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A;
– il titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D.
Pur in assenza di una specifica previsione normativa all’interno dell’art. 116, comma 15-bis C.d.S., la stessa sanzione amministrativa trova applicazione anche nel caso i cui un titolare di patente delle categorie B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, DE guida un motoveicolo per il quale è richiesta la patente di categoria A2 o A. Infatti, secondo le disposizioni dell’art. 125 C.d.S., chi è titolare delle predette patenti, nel territorio italiano, possiede anche l’abilitazione per condurre i veicoli della categoria A1.
Ricorre, invece, l’illecito penale di cui all’art. 116, comma 15 C.d.S., in tutti gli altri casi di guida di un veicolo diverso da quello che abilita a condurre la patente posseduta.
Il reato di cui al comma 15 dell’art. 116 C.d.S. è di competenza del tribunale in composizione monocratica. Come disposto dal comma 17 dell’art. 116 C.d.S., all’accertamento del reato consegue l’applicazione del fermo amministrativo del veicolo, secondo le procedure dell’art. 224-ter C.d.S. In caso di recidiva, la cui valutazione deve essere compiuta sulla base dei principi dell’art. 99, c.p. e, quindi, dopo che il primo reato sia stato giudicato con sentenza definitiva, è disposto il sequestro e la confisca amministrativa del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Anche per tali misure, si applicano le procedure di cui all’art. 224-ter C.d.S.
Quando non sia possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi.
Paragrafo 6 – riferimento (articolo 124 C.d.S.) – guida di macchine agricole ed operatrici
Con la modifica apportata all’art. 124 C.d.S., viene stabilito che per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all’art. 116, comma 3 C.d.S.
La guida delle macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall’art. 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h, richiede una patente della categoria A1 ovvero ogni altra patente che la comprenda.
Per la guida delle altre macchine agricole, diverse da quelle sopradescritte, nonché delle macchine operatrici, eccetto quelle di dimensioni eccezionali, è invece richiesto il possesso della patente di categoria B.
Solo per le macchine operatrici di dimensioni eccezionali è richiesto il possesso della categoria C1 o di altra patente che la comprenda (quale quella di categoria C o CE, ovvero D o DE, rilasciata prima del 1° ottobre 2004).
La guida di una macchina agricola o di una macchina operatrice senza avere la patente o avendo una patente diversa da quella richiesta non è più oggetto di sanzione amministrativa ma è punita con le sanzioni penali dall’art. 116, comma 15 C.d.S.
Dall’accertamento della violazione conseguono le sanzioni accessorie di cui al comma 17 dell’art. 116 C.d.S. All’incauto affidamento del veicolo, si applicano le sanzioni di cui all’art. 116, comma 14 C.d.S.
Paragrafo 13 – riferimento (articolo 180 C.d.S.) – possesso dei documenti di guida
Per quanto riguarda i documenti obbligatori da avere al seguito durante la guida una delle modifiche sono stati aggiunti:
· il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto.
· lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, che innalza da anni sessantacinque ad anni sessantotto la possibilità di guidare autotreni ed autoarticolati con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t. e da sessanta a sessantotto anni la facoltà di guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.
· per il conducente che effettua il trasporto di materiali pericolosi, nei casi prescritti, di avere con sé il certificato di formazione professionale (CFP). La disciplina sanzionatoria relativa a tale documento ha ora una sua compiutezza, che esclude l’applicazione dell’art. 168 C.d.S. e che può essere così riassunta:
o art. 180, commi 5 e 7 C.d.S., qualora il conducente non porti con sé il CFP;
o art. 116, commi 16 e 18 C.d.S. se non è munito del CFP perché mai conseguito o perché non valido in relazione alle merci pericolose trasportate o alle modalità di trasporto;
o art. 126, comma 11 C.d.S. se il CFP è scaduto di validità.
Art. 180
1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 115, comma 2;
c) l’autorizzazione per l’esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l’attestato di qualifica professionale di cui all’art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l’autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall’art. 82.
4. Quando l’autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.
5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione o di formazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.
6. (abrogato)
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 168,00. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 25,00 a euro 99,00.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419,00 a euro 1.682,00. Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
Paragrafo 16 e 16.2 – riferimento (D. Lgs. 286/2005) – qualificazione professionale
Il D.Lgs. n. 59/2011 e il relativo provvedimento correttivo del 16 gennaio 2013 hanno modificato anche alcune disposizioni del D.Lgs. n. 286/2005 in materia di qualificazione professionale dei conducenti adibiti alla guida di veicolo commerciali pesanti.
Una prima modifica ha riguardato l’art. 22 del D.Lgs. n. 286/2005 prevedendo che il possesso della qualificazione iniziale e della formazione periodica, oggi documentate dalla carta di qualificazione del conducente (CQC), siano comprovate mediante l’apposizione sulla patente di guida italiana del codice UE armonizzato “95”.
Le nuove modalità di documentazione della qualificazione iniziale o periodica, che saranno rese operative sulle nuove patenti rilasciate dopo novanta giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 2/2013, si applicheranno solo a coloro che, titolari di patente rilasciata in Italia, ottengono per la prima volta la qualificazione professionale ovvero procedono al rinnovo della validità della CQC, rilasciata in precedenza o richiedono un duplicato della stessa per furto, distruzione, deterioramento, ecc.
Le nuove disposizioni in materia di documentazione della qualificazione professionale non hanno alcuna incidenza sulle norme riguardanti la decurtazione dei punti sull’attestazione della qualificazione professionale per le violazioni commesse da conducenti di veicoli che richiedono tale qualificazione professionale.
Infatti, quando ricorrono tali condizioni, i conducenti dei veicoli per cui è richiesta la CQC continueranno comunque a subire la decurtazione dei punti sulla qualificazione professionale e non sulla patente di guida posseduta.
Le modalità di comunicazione all’anagrafe degli abilitati alla guida delle violazioni che prevedono la decurtazione dei punti, nel caso in cui il conducente sia titolare di una patente con codice unionale “95”, saranno oggetto di ulteriori disposizioni operative da parte del Ministero.
In Allegato: Circ. 25 gennaio 2013 del Ministero dell’Interno
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