Per la stipula di un contratto di apprendistato, il Ministero del lavoro ha chiarito che, in assenza di un contratto collettivo proprio del settore di appartenenza o nel caso in cui il datore di lavoro applichi un contratto collettivo che non abbia disciplinato l’istituto, è possibile far riferimento ad una regolamentazione contrattuale di settore
Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 4/2013, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in materia di apprendistato e, in particolare, in ordine alla possibilità di sottoscrivere un contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, nei casi in cui un’azienda “non applichi un CCNL, bensì un contratto individuale plurimo e, nel settore di attività della stessa manchi, altresì, un accordo interconfederale che regolamenti la materia”.
Nel rammentare che il d.lgs. n. 167/2011 prevede un necessario intervento della contrattazione collettiva la cui disciplina, anche in assenza di “offerta formativa pubblica”, è comunque sufficiente per attivare contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere, il dicastero chiarisce che, al fine di favorire l’utilizzo di tale istituto quale principale strumento per lo sviluppo professionale del lavoratore, in assenza di un contratto collettivo proprio del settore di appartenenza o nel caso in cui il datore di lavoro applichi un contratto collettivo che non abbia disciplinato l’apprendistato, è possibile far riferimento ad una regolamentazione contrattuale di settore affine per individuarne sia i profili normativi che economici.
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