Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 6/13, precisa che la lavoratrice madre/lavoratore padre ha diritto alla percezione delle indennità disposte nell’ipotesi di licenziamento, esclusivamente laddove abbia presentato la richiesta di dimissioni o sia stata licenziata entro il compimento di un anno di età del figlio.
Il Ministero del lavoro, con interpello n. 6/2013, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 55 del d.lgs. n. 151/2001, come innovato dalla Riforma Fornero, concernente le dimissioni volontarie e, in particolare, sul riconoscimento alla lavoratrice madre dell’indennità di disoccupazione.
Il dicastero rammenta che il citato art. 55 equipara la fattispecie delle dimissioni volontarie a quella del licenziamento verificatosi nel medesimo arco temporale, ai fini della fruizione delle “indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali”.
Dalla lettura congiunta degli artt. 54 e 55 si evince che la lavoratrice madre (o il lavoratore padre) ha diritto a percepire le indennità – compresa quella di disoccupazione involontaria – disposte nell’ipotesi di licenziamento, esclusivamente laddove abbia presentato la richiesta di dimissioni o sia stata licenziata entro il compimento di un anno di età del figlio.
Le modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 al comma 4 dell’art. 55 non hanno inciso sulla fruizione delle indennità di cui al primo comma del medesimo articolo – riconosciute solo nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento, ossia fino al compimento del primo anno di età del bambino – poiché l’estensione da un anno ai primi tre anni di vita del bambino per la convalida della risoluzione consensuale del rapporto e delle dimissioni da parte della lavoratrice madre ha solo inteso rafforzare la procedura volta ad asseverare la genuinità della scelta di porre termine al rapporto di lavoro.
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