– un decreto legislativo, in via definitiva, con la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA. Il testo conferma sostanzialmente l’impianto di quello già approvato in sede preliminare. Infatti sono state introdotte limitate modifiche, in massima parte di carattere tecnico e formale, in accoglimento di osservazioni contenute nei pareri del Garante della privacy e della Conferenza Unificata.
Nel testo in particolare:
– viene istituito l’obbligo di pubblicità: delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche.
– viene data una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
– si stabilisce il principio della totale accessibilità delle informazioni.
– viene introdotto un nuovo istituto: il diritto di accesso civico. Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). In sostanza, tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato.
– si prevede l’obbligo per i siti istituzionali di creare un’apposita sezione – “Amministrazione trasparente” – nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento.
– viene disciplinato il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità – che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione – e che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.
– un Regolamento, in via preliminare, sulla composizione e sulle modalità di funzionamento della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Il regolamento attua il decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo Unico degli enti locali) – nella parte in cui introduce la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e attribuisce nuovi compiti alla Commissione – e il decreto legge n. 78 del 2010 (convertito dalla legge n. 122 del 2010) che ha previsto la riduzione dei costi degli apparati amministrativi;
– un Regolamento, in via definitiva, dopo aver acquisito il parere favorevole del Consiglio di Stato, per la disciplina delle attività del Ministero in materia di lavori, servizi, e forniture militari. Il regolamento disciplina le forniture di materiali militari (cioè quelli specificamente progettati o adattati per fini militari e destinati a essere usati come arma, munizioni o materiale bellico), i lavori e i servizi a loro correlati e quelli destinati all’attività operativa delle Forze armate, in Italia e all’estero;
– due Regolamenti che attuano il decreto legislativo n. 192 del 2005 e uniformano le norme italiane alla direttiva europea sul rendimento energetico in edilizia (direttiva n. 2002/91/CE).
Il primo Regolamento riguarda l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.
Il Regolamento che ha già acquisito i pareri favorevoli del CNR, dell’ENEA, del CNCU e del Consiglio di Stato, nonché l’Intesa della Conferenza unificata, in sintesi:
– definisce una disciplina dei controlli e delle ispezioni degli impianti di climatizzazione estiva che integra quella già esistente per gli impianti di climatizzazione invernale;
– prevede che anche le ispezioni per gli impianti termici vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati o riconosciuti;
– introduce alcune semplificazioni amministrative per i cittadini e le PA in tema di controlli e ispezioni dei sistemi di condizionamento dell’aria.
Il secondo Regolamento definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento necessari per assicurare la qualificazione professionale e l’indipendenza dei tecnici esperti e degli organismi abilitati a rilasciare la certificazione energetica degli edifici;
– un Regolamento, in via definitiva, dopo aver acquisito il parere della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, che disciplina l’autorizzazione unica ambientale (AUA) e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale per le imprese e gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. L’AUA costituisce il primo blocco della semplificazione delle procedure di autorizzazione ambientali, peraltro già previste nel decreto semplificazioni, con particolare riferimento ad AIA e VIA. La piena applicazione dell’AUA garantirà un risparmio complessivo di 700 milioni di Euro all’anno per le PMI.
Il Regolamento attua la L. 35/2012 (“Semplifica Italia”) nella parte in cui introduce l’autorizzazione unica ambientale tra gli strumenti di semplificazione per le PMI. L’AUA semplifica notevolmente gli adempimenti amministrativi in particolare per le piccole e medie imprese. La nuova Autorizzazione sostituisce fino a sette procedure diverse (ad esempio: l’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione previsionale di impatto acustico etc. ). Basterà un’unica domanda da presentare per via telematica allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) per richiedere l’unica autorizzazione necessaria. Le Regioni potranno estendere ulteriormente il numero di atti compresi nell’AUA.
– due Decreti legislativi, in via definitiva, dopo aver acquisito i pareri delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Stato-Regioni, che recepiscono la normativa comunitaria.
Il primo provvedimento recepisce le modifiche introdotte dalla direttiva 2009/29/CE al sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di CO2 – ETS.
Il secondo provvedimento attua le norme europee in materia di semplificazione e razionalizzazione delle relazioni all’Unione europea sull’attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La semplificazione consiste nell’invio di una relazione unica all’Unione europea sullo stato di attuazione di tutte le direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro.