E’ stata pubblicata la determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 1 del 13 febbraio 2013 che fornisce importanti indicazioni interpretative agli operatori economici e stazioni appaltanti sull’applicazione delle nuove disposizioni riguardanti la stipula dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (cfr. art. 11, comma 13 del Codice dei contratti, così come modificato dall’art. 6, comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, il cd. decreto sviluppo bis).
A tale proposito, si sottolinea che la ratio della novella è quello di rendere cogente, a far data dal 1° gennaio 2013, per il settore dei contratti pubblici l’utilizzo delle modalità elettroniche nella stipulazione dei contratti (cfr. news ANCE del 17 e 18 dicembre u.s.).
In merito l’Autorità ha sancito che, in linea con il più ampio quadro dell’Agenda Digitale, il ricorso alle modalità elettroniche deve essere, in primo luogo, circoscritto alla species di contratti pubblici di cui all’art. 3 del Codice, con esclusione dei contratti sottratti all’applicazione del Codice stesso (si pensi, a titolo esemplificativo, ai contratti di compravendita o locazione immobiliare stipulati dalle pubbliche amministrazioni).
In secondo luogo, l’Autorità ha evidenziato che la stipulazione del contratto conseguente all’atto di aggiudicazione può assumere, a seconda dei casi, una delle seguenti forme:
· atto pubblico notarile informatico, ai sensi della legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili (l. 16 febbraio 1913, n. 89 e s.m.i);
· forma pubblica amministrativa, solo con “modalità elettronica” secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice;
· scrittura privata, per la quale resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall’ordinamento ,seppure è chiaramente nella facoltà delle parti sottoscrivere il contratto con firma digitale.
In proposito, si ricorda che l’Ance aveva sollevato, presso i competenti organi istituzionali, dubbi in merito alle concrete modalità applicative della nuova norma. Ciò, anche per tener conto del fatto che gli operatori economici, non avendo l’obbligo di dotarsi di firma digitale, avrebbero potuto incorrere in evidenti difficoltà operative.
In particolare, la determinazione chiarisce, in linea con quanto evidenziato dall’ANCE, che la “modalità elettronica” della forma pubblica amministrativa può essere assolta anche attraverso l’acquisizione digitale (rectius: scannerizzazione) della sottoscrizione autografa, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 25, comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (il c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale), ferma restando l’attestazione, da parte dell’Ufficiale rogante, dotato di firma digitale, che la firma dell’operatore è stata apposta in sua presenza, previo accertamento della sua identità personale.
La determina, tuttavia, non chiarisce ancora ulteriori profili di criticità, relativi alla registrazione ed alla conservazione degli atti, anch’esse eventualmente da effettuarsi attraverso modalità elettroniche.
Si fa riserva di eventuale e/o ulteriore approfondimento.
10230-AVCP Det.n1.2013.pdfApri