Inps: prorogati i termini per effettuare il versamento delle differenza derivanti dalle operazioni di conguaglio IVS 0,50%
Con il messaggio n. 3678/13, di cui si allega copia, l’Inps ha fornito alcuni nuovi chiarimenti relativi alle operazioni di conguaglio del contributo aggiuntivo Ivs, pari allo 0,50%, per i versamenti di quote di Tfr al Fondo di tesoreria, a seguito della restituzione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello per gli anni 2010/2011.
In particolare, si ricorda che le aziende ammesse alla fruizione del suddetto sgravio ex L. n. 247/07 e s.m.i., all’atto del recupero della percentuale di incentivo (25 punti percentuali), che comprende anche il contributo aggiuntivo IVS dello 0,50%, sono tenute a riversare quest’ultimo al Fondo di Tesoreria, al fine di implementare le relative quote di TFR.
Il messaggio ha chiarito che le differenze di TFR maturate a seguito dell’effettiva fruizione da parte delle aziende dello sgravio contributivo per gli anni 2010 e/o 2011 anche sul contributo 0,50% ex L. n. 297/1982, potranno essere versate al Fondo di Tesoreria entro il 16 giugno 2013.
A tal fine, le imprese sono tenute a riportare i relativi importi valorizzando, nella denuncia individuale, il nuovo codice CF03 aggiunto in “TipoImpPregCMT” di “ImportoPregresso” di “Contribuzione” di “MeseTesoreria” di “MeseTFR” di”GestioneTFR”.
A regime, il suddetto versamento dovrà essere effettuato nell’anno di fruizione effettivo dell’incentivo, anche se quest’ultimo è riferito a somme erogate in relazione a previsioni contrattuali che riguardano annualità precedenti.
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