Il Ministero dell’Interno, in ordine al d.lgs. n. 108/2012, che, innovando il Testo Unico dell’immigrazione, ha istituito la c.d. “Carta Blu UE”, ha fornito, con la circolare n. 7591/2012, chiarimenti sul riconoscimento delle qualifiche professionali dei lavoratori altamente qualificati.
Si fa seguito alla comunicazione Ance del 2 agosto 2012 relativa al d.lgs. n. 108/2012 che, in attuazione della direttiva 2009/50/CE sull’ingresso di cittadini extracomunitari per lavori altamente qualificati, ha istituito nel nostro ordinamento la c.d. “Carta Blu UE”, per rendere noto che il Ministero dell’Interno ha diramato, nel merito, la circolare n. 7591/2012.
Il dicastero, a fronte di numerosi quesiti pervenuti sulla materia, ha chiarito taluni aspetti inerenti l’applicazione dell’art. 27 quater del d.lgs. n. 286/98 (T.U. sull’Immigrazione) e, in particolare, il riconoscimento delle qualifiche professionali.
Ai sensi della normativa in esame, l’ingresso e il soggiorno in Italia, al di fuori del sistema delle quote e per periodi superiori a tre mesi, è consentito ai lavoratori altamente qualificati in possesso:
a) di un titolo di istruzione superiore rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore post-secondaria di durata almeno triennale e relativa qualifica professionale superiore, che deve essere riconosciuta in Italia e rientrare nei livelli 1 e 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 (rinvenibili nel sito http://cp2011.istat.it/).
Per quanto attiene il riconoscimento delle qualifiche professionali non regolamentate (ovvero le qualifiche professionali superiori non comparabili ad una qualifica professionale regolamentata in Italia), il Ministero dell’Interno ha precisato che lo straniero, o anche la società che intende assumerlo, dovrà presentare apposita domanda di riconoscimento al Ministero dell’Istruzione, tramite il modello allegato alla circolare ministeriale.
La domanda, nella quale dovrà essere indicata l’attività lavorativa qualificata che lo straniero intende svolgere in Italia, dovrà riportare in allegato:
– copia autenticata del titolo di studio;
– copia autenticata del titolo di studio estero tradotto e legalizzato con allegata dichiarazione di valore;
– copia autenticata, tradotta e legalizzata, del piano di studi compiuti, esami superati e relativa votazione.
b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 206/2007, per quanto concerne l’esercizio delle professioni regolamentate. Ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali regolamentate in Italia, sono competenti a ricevere le relative domande le autorità indicate all’articolo 5 del citato decreto, che devono esprimersi entro 30 giorni sulla necessità o meno di integrazioni della documentazione e sull’adozione di eventuali misure compensative (tirocinio di adattamento o esame attitudinale).
Si rammenta che i lavoratori altamente qualificati possono fare ingresso in Italia per prestazioni lavorative da svolgersi per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica, quindi per lavoro subordinato e parasubordinato, ma non per lavoro autonomo.
A seguito della domanda di riconoscimento della qualifica professionale, il datore di lavoro deve presentare la domanda di nulla osta al lavoro (modello BC), secondo le prescrizioni dell’articolo 22 del d.lgs. n. 286/1998, al competente Sportello Unico per l’immigrazione, attraverso l’apposita procedura informatica disponibile, registrandosi gratuitamente sul sito del Ministero dell’Interno (https://nullaostalavoro.interno.it).
Dopo il rilascio del nulla osta, il lavoratore straniero può richiedere il visto di ingresso oppure, se già regolarmente soggiornante in Italia ad altro titolo, sottoscrivere il contratto di soggiorno direttamente allo Sportello unico. In ogni caso, il visto di ingresso è necessario se la domanda è presentata nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti in Italia a titolo di protezione internazionale, temporanea o per motivi umanitari, o per lavoro stagionale, oppure di lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 27, lettere a), g) ed i) del d.lgs. n. 286/1998.
A seguito della stipula del contratto di soggiorno e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, al lavoratore straniero altamente qualificato viene quindi rilasciato un permesso di soggiorno in formato elettronico, denominato “Carta blu UE”, con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero, negli altri casi, con durata pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi.
Nell’ipotesi in cui lo straniero sia titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro dell’UE, dopo 18 mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, per l’ingresso in Italia per un lavoro altamente qualificato non è richiesto il visto. Il datore di lavoro dovrà presentare domanda di nulla osta al lavoro entro un mese dall’ingresso dello straniero nel territorio nazionale e, in caso di esito positivo, il lavoratore otterrà una Carta blu UE rilasciata dall’Italia.
Ogni informazione utile sull’argomento è rinvenibile nel “Portale Integrazione Migranti” sul sito del Ministero del lavoro, nell’apposita sezione “Focus Blu Card”.
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