Approvati, tra l'altro, la relazione al Parlamento prevista dall’art.1 del DL per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (L.1/2012); un Regolamento contenente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
Il Consiglio dei Ministri nella seduta dell’ 8 marzo 2013, n.72, ha approvato, tra l’altro:
– la relazione al Parlamento prevista dall’articolo 1 del decreto legge per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (legge n. 1 del 2012). La relazione costituisce il primo passo di un procedimento che porterà all’adozione di numerosi regolamenti di liberalizzazione e di semplificazione delle attività economiche in attuazione dell’articolo 41 della Costituzione. In particolare, il testo prevede l’eliminazione di tutti i divieti e di tutte le procedure autorizzatorie non strettamente necessari alla tutela dei diritti costituzionali e degli obblighi comunitari internazionali espressamente indicati, secondo il criterio di ragionevolezza e proporzionalità. Gli adempimenti residui a carico delle imprese saranno radicalmente semplificati, anche sulla base delle sperimentazioni avviate da numerose Regioni in base alle stesse norme;
– un Regolamento contenente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Il codice, emanato in attuazione della legge anti-corruzione (legge n. 190 del 2012), in linea con le raccomandazioni OCSE in materia di integrità ed etica pubblica, indica i doveri di comportamento dei dipendenti delle PA e prevede che la loro violazione è fonte di responsabilità disciplinare.
Il Consiglio ha deliberato, altresì, la proroga fino al 9 maggio 2013 dello stato di emergenza nella Regione Toscana già dichiarato a seguito degli eventi atmosferici eccezionali verificatesi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 nei comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena.
Il Consiglio dei Ministri ha, infine, esaminato alcune leggi regionali, nell’ambito delle quali ha deliberato, in particolare, l’impugnativa, davanti alla Corte Costituzionale, delle seguenti:
– Legge Regione Puglia n. 6 del 05/02/2013, “ Modifiche e integrazioni all’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all’articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23” in quanto alcune disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche contrastano con i principi fondamentali della legislazione statale nelle materie “governo del territorio” e “protezione civile, con conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione;
– Legge Regione Liguria n. 3 del 04/02/2013 “Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico)in quanto alcune disposizioni in materia di edilizia si pongono in contrasto sia con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di “governo del territorio”, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, sia con le norme del Codice per i beni culturali (d.lgs. n. 42/2004), in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
ed ha deliberato, altresì, la non impugnativa, tra l’altro, delle seguenti:
– Legge Regione Liguria n. 1 del 04/02/2013 “ Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30;
– Legge Regione Liguria n. 2 del 04/02/2013 “ Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell’anno 2011).”
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