La circolare del ministero del Lavoro sottolinea la necessità di conseguire la specifica abilitazione anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell’Accordo 22 febbraio 2012. Tuttavia, si precisa che l’abilitazione non è necessaria nel caso i cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura come, ad esempio, il semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura stessa, la manutenzione ordinaria o straordinaria.
La circolare riconosce, inoltre, la possibilità che, ai fini dell’effettuazione del corso di aggiornamento previsto al punto 6 dell’Accordo 22 febbraio 2012, le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo non superiore a 24 unità.
10453-20130311_Circ_12.pdfApri