L’Inps con l’allegata Circolare n. 37 del 14 marzo u.s., ha fornito ulteriori indicazioni in materia di indennità di disoccupazione Aspi e mini-Aspi, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2013 (L. n. 228/2012).
L’Istituto, in primo luogo, ha rammentato che la succitata Legge di Stabilità, nel modificare l’art. 2, comma 11, lett. a) e b) della Riforma del Mercato del Lavoro (L. n. 92/2012), ha definito l’ambito temporale entro cui va verificato il periodo di indennità già fruito, necessario per determinare il meccanismo di detrazione, inserendo in luogo del “nel medesimo periodo” rispettivamente “negli ultimi dodici mesi” e “negli ultimi diciotto mesi”.
Pertanto, ai lavoratori di età inferiore ai 55 anni, l’indennità verrà corrisposta per un periodo massimo di 12 mesi, detratti i periodi eventualmente fruiti nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, a titolo di indennità di disoccupazione Aspi o mini Aspi, mentre per i lavoratori di età superiore o pari a 55 anni, l’indennità verrà corrisposta per un periodo massimo di 18 mesi, detratti i periodi eventualmente fruiti a titolo di indennità di disoccupazione Aspi o mini Aspi, nei 18 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Con riferimento, invece, alla modifica introdotta al comma 21 dell’art. 2 della legge medesima, è stato precisato che l’indennità di disoccupazione Mini-Aspi sarà corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, con esclusione dal computo dei periodi contributivi che hanno già dato diritto ad erogazione della prestazione.
Nell’ipotesi in cui al beneficiario sia stata interrotta la corresponsione di una precedente indennità poiché rioccupato in una nuova attività, sarà possibile considerare nel computo della nuova indennità Mini Aspi il periodo di contribuzione residuo per il quale non vi sia stata, dunque, una concreta erogazione dell’indennità medesima.
Relativamente, invece, alla modifica introdotta al comma 22 dell’art. medesimo, è stato precisato che il soggetto percettore di indennità Mini-Aspi, in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, vedrà sospesa l’indennità fino a un massimo di 5 giorni.
Per quanto non espressamente riportato nella presente, si rinvia alla nota in oggetto.
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