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Imposta di Bollo esclusa in caso di presentazione della SCIA senza richiesta di certificazione - Lo chiarisce la R.M. 24/E/2013

Archivio, Fiscalità e incentivi

SCIA – Esclusione dall’imposta di bollo

11 Aprile 2013
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La segnalazione certificata di inizio attività (cd. “SCIA”) senza richiesta di certificazioni è esclusa dall’imposta di bollo.
Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 8 aprile 2013 n.24/E, in risposta ad un’istanza d’interpello relativa all’applicabilità dell’imposta di bollo per gli atti in materia di prevenzione incendi.
Come noto, ai sensi del DPR 642/1972, l’imposta di bollo[1] si applica ad:
–       «… Istanze (…) dirette agli uffici e agli organi, (…), dell’Amministrazione dello Stato, (…) tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili…»[2];
–       «Atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, (…) in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta»[3].
Al riguardo, riprendendo quanto già a suo tempo chiarito[4] a proposito della dichiarazione di inizio attività (cd. “DIA”), ora sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (cd. “SCIA”)[5], l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nell’ipotesi in cui, in osservanza della normativa antincendio, l’interessato presenti una “SCIA”, con la quale non venga richiesto all’Amministrazione il rilascio di alcuna autorizzazione o certificazione, l’imposta di bollo non è dovuta.
Diversamente, se la presentazione della “SCIA” è volta ad ottenere un provvedimento da parte della P.A., l’imposta di bollo risulta applicabile.
La precisazione contenuta nella R.M. n.24/E/2013, seppur fornita con riferimento alla “SCIA” da presentare nell’ambito della disciplina della prevenzione incendi, vale anche nell’ipotesi di presentazione della stessa ai fini della realizzazione di lavori in edilizia.
La “SCIA”, infatti, come chiarito dall’art.5, comma 2, lett. c), del decreto legge 70/2011, ha sostituito la DIA (Denuncia di inizio attività) in edilizia.
I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con le risoluzioni citate riguardano, pertanto, anche la “SCIA” in edilizia, in quanto, a seguito della sua presentazione, non devono essere rilasciate autorizzazioni da parte del Comune (in base alla normativa nazionale, la “SCIA” deve essere presentata in caso di interventi di manutenzione straordinaria che incidono su aspetti strutturali; risanamento e restauro; ristrutturazione edilizia cd. “leggera”; varianti in corso d’opera al permesso di costruire)[6].


[1]La misura dell’imposta è pari a 14,62 euro per ogni foglio (composto da 4 facciate).
[2]Ai sensi dell’art.3 della tariffa, allegata al DPR 642/1972.
[3]Ai sensi dell’art.3 della tariffa, allegata al DPR 642/1972.
[4] Cfr. la R.M. 109/2001.
[5]Ai sensi dell’art.19 della legge 241/1990, modificato dall’art.49, co.4-bis, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010.
[6]Al riguardo, si ricorda che, rispetto alla normativa nazionale, le Regioni hanno ampliato, ovvero disciplinato in maniera diversa la categoria di interventi soggetti a SCIA. In ogni caso, la SCIA sostituisce tutti gli interventi soggetti all’ ex DIA ma non la DIA in alternativa al permesso di costruire.

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Imposta di Bollo esclusa in caso di presentazione della SCIA senza richiesta di certificazione - Lo chiarisce la R.M. 24/E/2013

Archivio, Edilizia e territorio

SCIA – Esclusione dall’imposta di bollo

11 Aprile 2013
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La segnalazione certificata di inizio attività (cd. “SCIA”) senza richiesta di certificazioni è esclusa dall’imposta di bollo.
Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 8 aprile 2013 n.24/E, in risposta ad un’istanza d’interpello relativa all’applicabilità dell’imposta di bollo per gli atti in materia di prevenzione incendi.
Come noto, ai sensi del DPR 642/1972, l’imposta di bollo[1] si applica ad:
–         «… Istanze (…) dirette agli uffici e agli organi, (…), dell’Amministrazione dello Stato, (…) tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili…»[2];
–         «Atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, (…) in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta»[3].
Al riguardo, riprendendo quanto già a suo tempo chiarito[4] a proposito della dichiarazione di inizio attività (cd. “DIA”), ora sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (cd. “SCIA”)[5], l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nell’ipotesi in cui, in osservanza della normativa antincendio, l’interessato presenti una “SCIA”, con la quale non venga richiesto all’Amministrazione il rilascio di alcuna autorizzazione o certificazione, l’imposta di bollo non è dovuta.
Diversamente, se la presentazione della “SCIA” è volta ad ottenere un provvedimento da parte della P.A., l’imposta di bollo risulta applicabile.
La precisazione contenuta nella R.M. n.24/E/2013, seppur fornita con riferimento alla “SCIA” da presentare nell’ambito della disciplina della prevenzione incendi, vale anche nell’ipotesi di presentazione della stessa ai fini della realizzazione di lavori in edilizia.
La “SCIA”, infatti, come chiarito dall’art.5, comma 2, lett. c), del decreto legge 70/2011, ha sostituito la DIA (Denuncia di inizio attività) in edilizia.
I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con le risoluzioni citate riguardano, pertanto, anche la “SCIA” in edilizia, in quanto, a seguito della sua presentazione, non devono essere rilasciate autorizzazioni da parte del Comune (in base alla normativa nazionale, la “SCIA” deve essere presentata in caso di interventi di manutenzione straordinaria che incidono su aspetti strutturali; risanamento e restauro; ristrutturazione edilizia cd. “leggera”; varianti in corso d’opera al permesso di costruire)[6].


[1]La misura dell’imposta è pari a 14,62 euro per ogni foglio (composto da 4 facciate).
[2]Ai sensi dell’art.3 della tariffa, allegata al DPR 642/1972.
[3] Ai sensi dell’art.3 della tariffa, allegata al DPR 642/1972.
[4]Cfr. la R.M. 109/2001.
[5] Ai sensi dell’art.19 della legge 241/1990, modificato dall’art.49, co.4-bis, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010.
[6]Al riguardo, si ricorda che, rispetto alla normativa nazionale, le Regioni hanno ampliato, ovvero disciplinato in maniera diversa la categoria di interventi soggetti a SCIA. In ogni caso, la SCIA sostituisce tutti gli interventi soggetti all’ ex DIA ma non la DIA in alternativa al permesso di costruire.

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